Le prestazioni dei mandatari con autofattura in inversione
Allo spedizioniere nazionale viene impartito dal committente nazionale l’ordine di trasporto, per la sola tratta Italia/Svezia (Ue), di merce con destinazione finale Norvegia (extra–Ue). La merce viaggia con bolla doganale d’esportazione con destinazione Norvegia. Il vettore scelto dallo spedizioniere è svedese e la fattura commerciale è intestata all’acquirente norvegese.
Chiedo se è corretta questa procedura: lo spedizioniere nazionale emette fattura al committente nazionale, per la tratta Italia/Svezia, non imponibile ex articolo 9 del Dpr 633/1972, così come le operazioni doganali d’esportazione, trattandosi di merce destinata all’esportazione, integrano come non imponibile, sempre in base al citato articolo 9, la fattura di trasporto Italia/Svezia del vettore svedese. S.L. - VICENZA
La risposta è positiva. Nel caso di specie si hanno due contratti, uno di trasporto (tra il vettore e lo spedizioniere) e uno di spedizione (tra lo spedizioniere e il mittente). Il contratto di spedizione costituisce una particolare fattispecie di mandato a concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto, nonché a compiere le relative operazioni accessorie. Giuridicamente, la spedizione costituisce un mandato senza rappresentanza. Per quanto riguarda il trattamento Iva, il trasporto è una prestazione di servizi “generica” che, di regola (ex articolo 7–ter del Dpr 633/1972), si considera effettuata nel luogo dove è stabilito il committente soggetto passivo di imposta. Tuttavia, l’articolo 9, comma 1, del Dpr 633/1972 introduce un regime di non imponibilità per i trasporti di beni in esportazione (e se il prestatore del servizio è un soggetto passivo Ue o extra–Ue il committente nazionale dovrà adempiere agli obblighi contabili previsti dall’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, attraverso il metodo del “reverse charge” o attraverso l’integrazione del documento estero).
Per quanto riguarda l’attività dello spedizioniere, l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Dpr 633/1972 prevede che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza siano considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti fra il mandante e il mandatario. In altri termini, viene considerata avente la medesima natura sia la prestazione ricevuta dal mandatario a opera del prestatore terzo (nella specie, il vettore scelto dallo spedizioniere) sia quella ricevuta dal mandante da parte dello spedi
zioniere mandatario.
Nel caso specifico, considerato che si è presenza di un vettore comunitario che presta il servizio a un mandatario nazionale, sarà quest’ultimo che dovrà emettere autofattura in inversione contabile (o integrare il documento estero) dato che la prestazione (il trasporto) è rilevante in Italia, e lo stesso regime andrà pertanto applicato al rapporto fra il mandatario ed il mandante.