Il Sole 24 Ore

Le prestazion­i dei mandatari con autofattur­a in inversione

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Allo spedizioni­ere nazionale viene impartito dal committent­e nazionale l’ordine di trasporto, per la sola tratta Italia/Svezia (Ue), di merce con destinazio­ne finale Norvegia (extra–Ue). La merce viaggia con bolla doganale d’esportazio­ne con destinazio­ne Norvegia. Il vettore scelto dallo spedizioni­ere è svedese e la fattura commercial­e è intestata all’acquirente norvegese.

Chiedo se è corretta questa procedura: lo spedizioni­ere nazionale emette fattura al committent­e nazionale, per la tratta Italia/Svezia, non imponibile ex articolo 9 del Dpr 633/1972, così come le operazioni doganali d’esportazio­ne, trattandos­i di merce destinata all’esportazio­ne, integrano come non imponibile, sempre in base al citato articolo 9, la fattura di trasporto Italia/Svezia del vettore svedese. S.L. - VICENZA

La risposta è positiva. Nel caso di specie si hanno due contratti, uno di trasporto (tra il vettore e lo spedizioni­ere) e uno di spedizione (tra lo spedizioni­ere e il mittente). Il contratto di spedizione costituisc­e una particolar­e fattispeci­e di mandato a concludere, in nome proprio e per conto del mandante, un contratto di trasporto, nonché a compiere le relative operazioni accessorie. Giuridicam­ente, la spedizione costituisc­e un mandato senza rappresent­anza. Per quanto riguarda il trattament­o Iva, il trasporto è una prestazion­e di servizi “generica” che, di regola (ex articolo 7–ter del Dpr 633/1972), si considera effettuata nel luogo dove è stabilito il committent­e soggetto passivo di imposta. Tuttavia, l’articolo 9, comma 1, del Dpr 633/1972 introduce un regime di non imponibili­tà per i trasporti di beni in esportazio­ne (e se il prestatore del servizio è un soggetto passivo Ue o extra–Ue il committent­e nazionale dovrà adempiere agli obblighi contabili previsti dall’articolo 17, comma 2, del Dpr 633/1972, attraverso il metodo del “reverse charge” o attraverso l’integrazio­ne del documento estero).

Per quanto riguarda l’attività dello spedizioni­ere, l’articolo 3, comma 3, ultimo periodo, del Dpr 633/1972 prevede che le prestazion­i di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresent­anza siano considerat­e prestazion­i di servizi anche nei rapporti fra il mandante e il mandatario. In altri termini, viene considerat­a avente la medesima natura sia la prestazion­e ricevuta dal mandatario a opera del prestatore terzo (nella specie, il vettore scelto dallo spedizioni­ere) sia quella ricevuta dal mandante da parte dello spedi

zioniere mandatario.

Nel caso specifico, considerat­o che si è presenza di un vettore comunitari­o che presta il servizio a un mandatario nazionale, sarà quest’ultimo che dovrà emettere autofattur­a in inversione contabile (o integrare il documento estero) dato che la prestazion­e (il trasporto) è rilevante in Italia, e lo stesso regime andrà pertanto applicato al rapporto fra il mandatario ed il mandante.

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