Fondo perduto: i requisiti per negozi nei centri storici
Una società con codice Ateco 32.12.10 (fabbricazione e commercio articoli argenteria) ha un punto vendita (negozio al dettaglio aperto al pubblico) nella propria sede, ubicata in zona A nel Comune di Milano. Può chiedere il contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici, previsto dall’articolo 59 del Dl 104/2020?
P.C. - MILANO
La risposta è positiva. L’articolo 59 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A) di alcuni Comuni (tra cui Milano) che hanno registrato una considerevole riduzione di turisti stranieri. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi, riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019, e si calcola applicando alla riduzione le percentuali previste dalla norma (15, 10, 5 per cento). In particolare, la norma fa riferimento al fatturato e ai corrispettivi “realizzati nelle zone A” dei Comuni citati. Pertanto, come pure confermato dalle istruzioni alla compilazione dell’istanza, la riduzione di fatturato e corrispettivi deve essere calcolata prendendo a riferimento solamente i dati riferibili alle unità locali ubicate nei centri storici agevolati. Su queste basi, con riferimento al quesito, se risulta integrato il requisito del calo di fatturato, il contributo spetta.