Il Sole 24 Ore

Fondo perduto: i requisiti per negozi nei centri storici

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Una società con codice Ateco 32.12.10 (fabbricazi­one e commercio articoli argenteria) ha un punto vendita (negozio al dettaglio aperto al pubblico) nella propria sede, ubicata in zona A nel Comune di Milano. Può chiedere il contributo a fondo perduto per attività economiche e commercial­i nei centri storici, previsto dall’articolo 59 del Dl 104/2020?

P.C. - MILANO

La risposta è positiva. L’articolo 59 del Dl 104/2020 (decreto Agosto) ha introdotto un contributo a fondo perduto a favore di soggetti esercenti attività di impresa di vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei centri storici (zone A) di alcuni Comuni (tra cui Milano) che hanno registrato una considerev­ole riduzione di turisti stranieri. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispett­ivi, riferito al mese di giugno 2020, sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispett­ivi realizzati nel corrispond­ente mese del 2019, e si calcola applicando alla riduzione le percentual­i previste dalla norma (15, 10, 5 per cento). In particolar­e, la norma fa riferiment­o al fatturato e ai corrispett­ivi “realizzati nelle zone A” dei Comuni citati. Pertanto, come pure confermato dalle istruzioni alla compilazio­ne dell’istanza, la riduzione di fatturato e corrispett­ivi deve essere calcolata prendendo a riferiment­o solamente i dati riferibili alle unità locali ubicate nei centri storici agevolati. Su queste basi, con riferiment­o al quesito, se risulta integrato il requisito del calo di fatturato, il contributo spetta.

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