Per il decreto Ristori fa testo l’attività prevalente dichiarata
Sono la titolare di un distributore di carburante con bar annesso. L’attività è stata chiusa a norma del Dpcm 3 novembre 2020 e non sono rientrata nel decreto Ristori perché il codice Ateco prevalente è quello del distributore di carburante. In realtà io non ho reddito perché la maggior parte dell’utile derivava dall’attività di bar. Chiedo delucidazioni su come ricevere i contributi economici del decreto Ristori.
A.S. - MILANO
Si conferma che a oggi, salvo modifiche normative, nel caso oggetto del quesito il contributo non spetta. Il contributo a fondo perduto, introdotto dall’articolo 1 del Dl 137/2020 (decreto Ristori), poi ritoccato con il Dl 149/2020 (decreto Ristori–bis), richiede, sotto il profilo soggettivo, la titolarità di una partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 e lo svolgimento prevalente di una o più attività elencate negli allegati 1 e 2 del Dl 149/2020, particolarmente colpite dalle recenti misure restrittive (prima con il Dpcm 24 ottobre 2020, poi con il Dpcm 3 novembre 2020). Generalmente, la prevalenza di un’attività rispetto a un’altra si ritrae dalla comparazione dei rispettivi volumi d’affari Iva. La norma fa riferimento all’attività prevalente “dichiarata”: pertanto il riferimento sembra essere l’attività prevalente indicata nell’ultimo modello di variazione dati Iva oppure nell’ultima dichiarazione presentata.
Dato che nel caso in questione l’attività principale è quella di distributore di carburante, che non è elencata negli allegati 1 e 2 del Dl 149/2020, in quanto non destinataria delle recenti misure restrittive, il contributo non spetta.