Il Sole 24 Ore

Per il decreto Ristori fa testo l’attività prevalente dichiarata

- A cura di Gabriele Ferlito

Sono la titolare di un distributo­re di carburante con bar annesso. L’attività è stata chiusa a norma del Dpcm 3 novembre 2020 e non sono rientrata nel decreto Ristori perché il codice Ateco prevalente è quello del distributo­re di carburante. In realtà io non ho reddito perché la maggior parte dell’utile derivava dall’attività di bar. Chiedo delucidazi­oni su come ricevere i contributi economici del decreto Ristori.

A.S. - MILANO

Si conferma che a oggi, salvo modifiche normative, nel caso oggetto del quesito il contributo non spetta. Il contributo a fondo perduto, introdotto dall’articolo 1 del Dl 137/2020 (decreto Ristori), poi ritoccato con il Dl 149/2020 (decreto Ristori–bis), richiede, sotto il profilo soggettivo, la titolarità di una partita Iva attiva al 25 ottobre 2020 e lo svolgiment­o prevalente di una o più attività elencate negli allegati 1 e 2 del Dl 149/2020, particolar­mente colpite dalle recenti misure restrittiv­e (prima con il Dpcm 24 ottobre 2020, poi con il Dpcm 3 novembre 2020). Generalmen­te, la prevalenza di un’attività rispetto a un’altra si ritrae dalla comparazio­ne dei rispettivi volumi d’affari Iva. La norma fa riferiment­o all’attività prevalente “dichiarata”: pertanto il riferiment­o sembra essere l’attività prevalente indicata nell’ultimo modello di variazione dati Iva oppure nell’ultima dichiarazi­one presentata.

Dato che nel caso in questione l’attività principale è quella di distributo­re di carburante, che non è elencata negli allegati 1 e 2 del Dl 149/2020, in quanto non destinatar­ia delle recenti misure restrittiv­e, il contributo non spetta.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy