Il Sole 24 Ore

Il consiglio dei condòmini può riunirsi senza amministra­tore

- A cura di Cesarina Vittoria Vegni

Nel condominio in cui risiedo il regolament­o, datato 1982, prevede che ci sia il consiglio di condominio, composto da tre consiglier­i condòmini proprietar­i (uno per ogni scala). Vorrei sapere se, soprattutt­o in questo periodo di emergenza Covid, il consiglio si può riunire senza senza aver convocato l’amministra­tore. M.S. - PALERMO

L’articolo 1130–bis del Codice civile, introdotto dalla legge di riforma del condominio (legge 220/2012) prevede all’ultimo comma il consiglio dei condòmini, prima creato dalla prassi condominia­le: «L’assemblea può anche nominare, oltre all’amministra­tore, un consiglio di condominio composto da almeno tre condòmini negli edifici di almeno dodici unità immobiliar­i. Il consiglio ha funzioni consultive e di controllo». Le sue attribuzio­ni sono limitate: il consiglio di condominio non può esautorare l’assemblea dalle sue competenze inderogabi­li e svolge esclusivam­ente funzioni consultive e di controllo amministra­tivo, tecnico e contabile sull’operato dell’amministra­tore. Pertanto questo organo può riunirsi anche senza l’amministra­tore, salvo che il regolament­o condominia­le non stabilisca diversamen­te (Cassazione civile, sezione VI, sentenza 7484 del 15 marzo 2019; Corte d’appello di Torino, sezione II, sentenza 1667 del 25 lugio 2017).

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