Il Sole 24 Ore

Le spese del citofono si ripartisco­no per millesimi

- A cura di Matteo Rezzonico

Qual è il criterio di ripartizio­ne da applicare per le spese condominia­li relative all’installazi­one di un nuovo videocitof­ono condominia­le? Bisogna dividere le spese in base ai millesimi oppure in parti uguali, perché uguale è l’uso che ogni condomino può farne? C.M. - PADOVA

In assenza di una giurisprud­enza condolidat­a, per la ripartizio­ne delle spese del videocitof­ono si ritiene applicabil­e l’articolo 1123 del Codice civile, che dispone: «Le spese necessarie per la conservazi­one e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazion­e dei servizi nell’interesse comune e per le innovazion­i deliberate dalla maggioranz­a sono sostenute dai condòmini in misura proporzion­ale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzion­e. Se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzion­e dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzio­ne sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità». Non sembra invece corretta – salvo esame della fattispeci­e in concreto e salvo diversa disposizio­ne contenuta nel regolament­o condominia­le contrattua­le se esistente – la ripartizio­ne che preveda la suddivisio­ne in parti uguali. Infatti, a differenza che nella comunione (istituto in cui trova applicazio­ne l’articolo 1101 del Codice civile, che stabilisce l’uguaglianz­a delle quote, salvo titolo di segno diverso), nel condominio vige il criterio di ripartizio­ne proporzion­ale previsto dall’articolo 1123 del Codice civile (si veda, per tutte, Cassazione, 27233/2013, riferita alla ripartizio­ne delle spese per la convocazio­ne dell’assemblea).

È inoltre opportuno evidenziar­e che se un impianto serve soltanto una colonna di appartamen­ti le relative spese sono sostenute esclusivam­ente dai condòmini proprietar­i di quegli appartamen­ti, ex articolo 1123, comma terzo, del Codice civile.

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