Le spese del citofono si ripartiscono per millesimi
Qual è il criterio di ripartizione da applicare per le spese condominiali relative all’installazione di un nuovo videocitofono condominiale? Bisogna dividere le spese in base ai millesimi oppure in parti uguali, perché uguale è l’uso che ogni condomino può farne? C.M. - PADOVA
In assenza di una giurisprudenza condolidata, per la ripartizione delle spese del videocitofono si ritiene applicabile l’articolo 1123 del Codice civile, che dispone: «Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell’edificio, per la prestazione dei servizi nell’interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condòmini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione. Se si tratta di cose destinate a servire i condòmini in misura diversa, le spese sono ripartite in proporzione dell’uso che ciascuno può farne. Qualora un edificio abbia più scale, cortili, lastrici solari, opere o impianti destinati a servire una parte dell’intero fabbricato, le spese relative alla loro manutenzione sono a carico del gruppo di condòmini che ne trae utilità». Non sembra invece corretta – salvo esame della fattispecie in concreto e salvo diversa disposizione contenuta nel regolamento condominiale contrattuale se esistente – la ripartizione che preveda la suddivisione in parti uguali. Infatti, a differenza che nella comunione (istituto in cui trova applicazione l’articolo 1101 del Codice civile, che stabilisce l’uguaglianza delle quote, salvo titolo di segno diverso), nel condominio vige il criterio di ripartizione proporzionale previsto dall’articolo 1123 del Codice civile (si veda, per tutte, Cassazione, 27233/2013, riferita alla ripartizione delle spese per la convocazione dell’assemblea).
È inoltre opportuno evidenziare che se un impianto serve soltanto una colonna di appartamenti le relative spese sono sostenute esclusivamente dai condòmini proprietari di quegli appartamenti, ex articolo 1123, comma terzo, del Codice civile.