Il Sole 24 Ore

Il decoro dell’edificio e la sicurezza del proprietar­io

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Le finestre di un condominio sono dotate di balconi che si aprono in due ante a battente a ridosso del muro esterno. Data l’età, ho difficoltà a sporgermi per aprirli e agganciarl­i al muro esterno e vorrei sostituire questi balconi, con altri, cosiddetti “a libro”, che si aprono all’interno del davanzale della finestra, senza sporgere sul muro perimetral­e. Manterrei inalterati il colore e la tipologia verticale delle righe.

Posso procedere a questo intervento anche senza il consenso dell’assemblea?

R.P. - VICENZA

Le finestre e i manufatti loro annessi sono di proprietà esclusiva e non condominia­le; tuttavia, poiché ineriscono alla facciata comune, devono rispettare il decoro dell’edificio. La lesione del decoro si verifica non solo se vengono alterate le linee architetto­niche ma con qualsiasi opera che si rifletta negativame­nte sull’aspetto armonico dello stabile, anche se lo stesso non è di particolar­e pregio estetico. La relativa valutazion­e dev’essere fatta caso per caso (Cassazione civile, sezione II, sentenza 18928 dell’11 settembre 2020). Peraltro il regolament­o di condominio avente natura contrattua­le può integrare la disciplina legale e dare del concetto di decoro architetto­nico una definizion­e più rigorosa di quella accolta dall’articolo 1120 del Codice civile (Tribunale di Udine, sezione I, sentenza 252 del 24 febbraio 2016).

Si segnala, però, una recente pronuncia (Tribunale di Milano, sezione XIII, sentenza 451 del 17 gennaio 2020) in cui si è ritenuto «legittimo installare inferriate sul balcone e sulle finestre purché le esigenze di un condomino non danneggino gli altri vicini, ma, a prevalere, deve essere sempre la sicurezza e la proprietà privata dei condòmini», anche se ledono l’estetica dell’edificio. Il caso è un po’ diverso da quello descritto nel quesito, tuttavia si tratta pur sempre di modificare l’esistente per agevolare, comun

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