In aula non oltre il 30 per cento di extracomunitari
Agli studenti con cittadinanza non italiana si applicano le stesse procedure di iscrizione previste per gli alunni con cittadinanza italiana. Il ministero dell’Istruzione ha sottolineato che anche per gli studenti con cittadinanza non italiana sprovvisti di codice fiscale è consentito effettuare la domanda di iscrizione on line. Una funzione di sistema, infatti, consente la creazione di un “codice provvisorio” che, appena possibile, la scuola sostituisce sul portale Sidi con il codice fiscale definitivo. Nei casi in cui i genitori, o coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, di cittadinanza non italiana siano privi di codice fiscale potranno recarsi presso l’istituto prescelto, al fine di effettuare l’iscrizione attraverso il riconoscimento in presenza con i documenti identificativi in loro possesso. È compito delle segreterie, successivamente, perfezionare la procedura di iscrizione dell’alunno. La circolare dell’Istruzione ha ribadito come, in caso di alunni stranieri, sia necessario programmare il flusso delle iscrizioni con azioni concertate tra ente locale, prefettura e Uffici scolastici regionali. È ancora valida la normativa introdotta nel 2010: va, quindi, previsto, di norma, un limite massimo di presenza nelle singole classi di studenti con cittadinanza non italiana o con ridotta conoscenza della lingua italiana al 30% per classe.