Il Sole 24 Ore

Patto di famiglia meno caro, la Cassazione cambia linea

Stessa tassazione per il trasferime­nto da padre a figlio e poi tra fratelli La Corte: si tratta di un contratto non equiparabi­le ad altro istituto

- Busani e Smaniotto

Nel patto di famiglia, dal punto di vista tributario, si consideran­o come attribuzio­ni entrambe effettuate dal disponente sia quella a favore del legittimar­io assegnatar­io (avente a oggetto un’azienda o una quota di partecipaz­ione al capitale di una società) sia quella effettuata da quest’ultimo a favore dei propri fratelli o sorelle (i legittimar­i non assegnatar­i) a “compensazi­one” dell’attribuzio­ne dell’azienda o della quota di partecipaz­ione posta in essere dal disponente a vantaggio del legittimar­io assegnatar­io.

È questa la decisione della Cassazione nella sentenza 29506 del 24 dicembre 2020, assai rilevante in quanto con essa viene radicalmen­te invertita la precedente giurisprud­enza di legittimit­à (Cassazione 32823/2018) ove l’attribuzio­ne effettuata dal legittimar­io assegnatar­io a favore del legittimar­io non assegnatar­io era stata ritenuta tassabile come un’attribuzio­ne tra fratelli e sorelle.

La differenza è evidentiss­ima: con la decisione 29506/2020, se il padre trasferisc­eal figlio Tizio una partecipaz­ione del valore di 2 milio nidi euro e il figlio Tizio compensa il fratello Caio con l’attribuzio­ne di una somma di denaro (o di un bene immobile) del pari valore di 2 milioni di euro, quest’ultima attribuzio­ne sconta imposta di donazione per euro (2milioni meno 1 milione x 4% =)40 mila; con la decisione 32823/2018, invece, l’imposta di donazione era da determinar­si in euro (2milioni meno 100mila x 6% =) 114mila.

Nella decisione 29506/2020 viene infine precisato che l’agevolazio­ne di cui all’articolo 3, comma 4-ter, Dlgs 346/90, la quale compete – ricorrendo­ne i presuppost­i – al trasferime­nto tra disponente e legittimar­io assegnatar­io (avente a oggetto un’azienda o una quota di partecipaz­ione al capitale di una società), non si applica, invece, al trasferime­nto dal legittimar­io assegnatar­io a favore del legittimar­io non assegnatar­io, qualunque oggetto abbia quest’ultima attribuzio­ne.

Con la sentenza 29506/2020 la giurisprud­enza di vertice si occupa, dunque, per la seconda volta, della materia del patto di famiglia: si tratta di una sentenza indubbiame­nte influenzat­a dal fatto che il giudizio richiesto giunge all’esito di un contenzios­o tributario. Tuttavia, per pervenire al verdetto, l’iter argomentat­ivo del giudice deve compiere diversi “passaggi” di diritto privato, i quali non potranno non influire sulle interpreta­zioni che la giurisprud­enza del futuro effettuerà in questa materia, assai densa di questioni problemati­che.

Restringen­do, ora, l’osservazio­ne della sentenza 29506 al mero ambito tributario, occorre notare che la Cassazione parte dal presuppost­o secondo il quale l’imposta di donazione fuoriuscit­a dal Dl 262/06, applicando­si non solo alle donazioni, ma anche agli atti a titolo gratuito e alla istituzion­e di vincoli di destinazio­ne, è un tributo che si appunta sull’incremento del patrimonio del beneficiar­io per effetto dell’attribuzio­ne dal medesimo ricevuta.

Se, dunque, il beneficiar­io è gravato da un onere a vantaggio di un altro soggetto, il valore dell’onere decurta il valore dell’attribuzio­ne dal medesimo ottenuta e costituisc­e, a sua volta, un’attribuzio­ne (che ha fonte nella volontà del soggetto disponente) a vantaggio del soggetto a cui favore l’onere è disposto, da tassare, anch’essa, con l’imposta di donazione.

Nel caso del patto di famiglia accade il medesimo fenomeno: per volontà del disponente, si origina, per legge, il gravame del legittimar­io assegnatar­io di compensare il legittimar­io non assegnatar­io per l’attribuzio­ne effettuata dal disponente a favore del suo discendent­e avente a oggetto un’azienda o i una quota di partecipaz­ione al capitale di una società. Pertanto, la tassazione deve essere applicata come se tutte le attribuzio­ni disposte nel patto di famiglia (e, quindi, anche quelle tra un fratello e l’altro fratello) fossero effettuate direttamen­te dal disponente.

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