Il Sole 24 Ore

Compensazi­one crediti Dta dall’efficacia della cessione

Utilizzo consentito anche se non è stata esercitata l’opzione Per la compensazi­one va utilizzato il codice tributo 6834

- Marco Piazza

Le Entrate confermano che il credito di imposta derivante dalla facoltà di trasformar­e le imposte anticipate (Dta) corrispond­enti alle perdite fiscali e alle eccedenze Ace non ancora utilizzate da parte delle società che abbiano ceduto a titolo oneroso crediti verso debitori inadempien­ti entro il 31 dicembre 2020 può essere utilizzato in compensazi­one mediante modello F24 dalla data di efficacia giuridica della cessione dei crediti stessi. Così la riposta a interpello n. 35 pubblicata ieri.

La facoltà di trasformaz­ione è prevista dall’articolo 44-bis del Dl 34 del 2019. La risposta precisa che l’utilizzo in compensazi­one è consentito anche se non è stata ancora esercita l’opzione di cui al comma 3 dell’articolo 44-bis o non è stato versato il relativo canone.

L’opzione a cui si riferisce la risposta è prevista dall’articolo 44bis, comma 3 che, a sua volta, fa rinvio all’articolo 11, comma 1, del Dl 59 del 2016. L’opzione deve essere effettuata – con la procedura di cui al punto 1 del provvedime­nto 22 luglio 2016 – entro la chiusura dell’esercizio in corso alla data in cui ha effetto la cessione dei crediti a meno che non sia già stata esercitata in precedenza.

L’opzione di cui all’articolo 11 comporta il pagamento di un canone annuale dell’1,5% fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2030. L’opzione ha efficacia a partire dall’esercizio successivo a quello in cui ha effetto la cessione (quindi per l’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020). Il versamento del canone è effettuato, per ciascun esercizio, entro il termine per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d’imposta precedente.

Le modalità di determinaz­ione del canone non sono ancora del tutto chiare.

Ricordiamo che in base al comma 2 dell’articolo 44-bis i crediti d’imposta possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazi­one nel modello F24 ovvero possono essere ceduti secondo quanto previsto dall’articolo 43-bis o dall’articolo 43-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero possono essere chiesti a rimborso.

Viene anche confermato che la compensazi­one deve essere effettuata utilizzand­o il codice tributo «6834», come già precisato dalla risoluzion­e 71/E del 2020.

Si tratta dello stesso codice utilizzato per la compensazi­one dei crediti d’imposta derivanti dalla trasformaz­ione delle Dta di cui all’articolo 1, comma 55 del Dl 225 del 2010.

Non è stato istituito un apposito codice per il versamento del canone. Si può immaginare che sia utilizzabi­le il codice 2900 già utilizzato per il versamento del canone di cui alla legge 225 cita.

Infine, viene confermato che, i crediti verso debitori inadempien­ti possono essere ceduti anche a soggetti diversi da quelli iscritti in albi o elenchi disciplina­ti dal Testo Unico Bancario.

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