Bonus affitti anche se c’è occupazione senza titolo
Le Entrate: tra le parti un rapporto assimilabile al contratto di locazione
Anche l'indennità di occupazione di un immobile sine titulo può fruire del tax credit locazioni, fermo restando la sussistenza degli ulteriori requisiti richiesti dalla legge. È la massima che si ricava dalla risposta n. 34 pubblicata ieri dalle Entrate che sposano, opportunamente, un approccio sostanzialista nella valutazione delle condizioni necessarie per accedere al bonus fiscale disciplinato dall’articolo 28 del Dl 34/2020.
A presentare l’interpello la società conduttrice in un contratto di locazione di un immobile strumentale scaduto nel 2019 per effetto della disdetta della proprietà. L’immobile era rimasto nella disponibilità della società con il consenso del proprietario anche dopo la cessazione del contratto, senza alcun titolo e dietro corresponsione di un'indennità di occupazione pari al canone di locazione di cui al contratto cessato.
Secondo le Entrate, il rapporto tra le parti in causa può essere assimilato ai contratti «di locazione, leasing o di concessione di immobili», agevolati ex articolo 28 del Dl 34/2020. Per questa via, quindi, la società istante viene legittimata a fruire del tax credit locazioni con riferimento alla quota di indennità pagata per l'occupazione sine titulo dell'immobile imputabile ai mesi agevolati, pur in assenza di un contratto di locazione vigente.