Fondo perduto senza bollo Aiuto all’azienda che subentra
Ha diritto a ricevere il contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 25 del decreto legge Rilancio il contribuente che ha aperto una ditta individuale proseguendo l’attività prima svolta tramite una società in nome collettivo (nel frattempo chiusa).
Lo afferma l’agenzia delle Entrate nell’interpello 29/2021, rispondendo alla richiesta di una imprenditrice che si è vista rigettare la domanda perché il codice fiscale dell’azienda preesistente risultava estinto.
Il diritto al contributo non viene meno perché l’attività non può considerarsi neocostituita. In tale situazione l’interessato deve presentare domanda di revisione in autotutela del precedente rifiuto dell’Agenzia, purché la richiesta originaria sia stata fatta nei termini previsti. Il beneficiario dell’aiuto è la ditta individuale, la soglia di accesso al contributo va determinata in base ai ricavi dell’azienda chiusa nel 2020 e per la riduzione si deve fare riferimento all’impresa trasferita.
Sempre in tema di fondo perduto, ma questa volta regionale, con l’interpello 37/2021 è stato precisato che la domanda per questo tipo di aiuto non è soggetta all’imposto di bollo in quanto rientra tra le richieste per il conseguimento di sussidi, esenti da tassazione, anche se la delibera della Regione prevede il pagamento del bollo.