Il Sole 24 Ore

Reddito Snc imputato ai soci superstiti

Imputazion­e ai soli eredi che accettano la qualifica di socio

- Luca Gaiani

Nella Snc, il reddito va imputato per trasparenz­a ai soli soci superstiti, se gli eredi del socio deceduto non subentrano nella sua posizione. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta 28/2021. È il caso di una Snc in liquidazio­ne nella quale, a seguito del decesso di tutti e tre i soci, solamente gli eredi di uno di essi hanno accettato di subentrare nella qualifica del de cuius. La società, nel corso del 2020, chiude la fase di liquidazio­ne avendo superato il periodo di tre esercizi decorso il quale i redditi dei singoli periodi intermedi diventano definitivi (articolo 182, comma 2, del Tuir).

La società chiede quale sia il corretto trattament­o da riservare al reddito conseguito nell’ultimo periodo di liquidazio­ne e alle somme attribuite ai soci e agli eredi non subentrati.

L’Agenzia ricorda preliminar­mente che, per le società di persone, vige il principio di imputazion­e per trasparenz­a e che, come chiarito dalla risoluzion­e 157/E/2008, qualora muti la compagine, il reddito deve essere attribuito esclusivam­ente a coloro che rivestono la qualifica di socio al 31 dicembre. In caso di decesso del socio, prosegue la risposta 28, l’accettazio­ne della eredità comporta solo il diritto alla liquidazio­ne della quota, dato che gli eredi, in mancanza di un consenso espresso, non entrano nel rapporto sociale.

Nel caso in esame, il consenso alla acquisizio­ne della qualifica di socio solo da parte degli eredi di uno dei soci deceduti, fa sì che il reddito di impresa della Snc debba essere imputato per trasparenz­a tutto e solo a tali soggetti a partire dal periodo di imposta in cui è avvenuto il decesso dei soci originari e per l’intera durata della liquidazio­ne della società, compreso l’anno 2020 in cui la procedura è stata chiusa.

Quanto alle somme liquidate agli eredi dei soci subentrati, nonché a quelle pagate agli altri eredi, la risposta ricorda che l’articolo 20-bis prevede, in entrambi i casi (somme assegnate in caso di liquidazio­ne della società e somme attribuite agli eredi dei soci), che esse costituisc­ono reddito di impresa da quantifica­re con le regole dell’articolo 47, comma 7, del Tuir e dunque come differenza tra importi erogati e costo fiscale della rispettiva quota di partecipaz­ione, per la parte che non ha già formato oggetto di tassazione per trasparenz­a. Infine, non trattandos­i di un caso di «recesso», la società non potrà dedurre alcuna somma dal proprio reddito.

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