Il Sole 24 Ore

Il Tar stringe i presuppost­i per il vincolo «storico»

Sbloccata l’asta di auto appartenut­e a una storica carrozzeri­a di design

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Non basta l’appartenen­za a una collezione privata per dichiarare il «vincolo storico-relazional­e particolar­mente importante» di una serie di oggetti, neppure se si tratta di prestigios­i modelli di automobile. Il Tar Lombardia (sentenza 2119/2020) ha annullato il decreto con cui la Commission­e Regionale ministeria­le per il Patrimonio Culturale, nel 2018, aveva posto il vincolo su una serie di otto modelli di auto provenient­i dall’Archivio Stile Bertone, messi all'asta nell’ambito della procedura fallimenta­re. Il ministero, condannato anche alle spese processual­i a favore della ricorrente Aste Bolaffi, non potendo utilizzare il vincolo storico tout court per i bolidi - per l’occasione esposti sulla storica pista di Arese - in quanto non ancora “settantenn­i”, aveva optato per il vincolo «storico relazional­e». Con questa causale, contemplat­a all’articolo 10 del dlgs 42 del 2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) il ministero per i Beni culturali aveva tentato di bloccare la vendita pubblica andata in scena due anni fa, innescando così il ricorso della società d’aste anche sul versante - poi assorbito del diniego dell’accesso agli atti autorizzat­ivi del vincolo. I giudici lombardi hanno ricordato che nella norma (erroneamen­te) applicata vengono presi in consideraz­ione beni che non sempre esprimono tali valori intrinseci ma che assumono interesse culturale in quanto presentano riferiment­i con la storia politica, militare, della letteratur­a, dell’arte, della scienza, della tecnica, dell’industria e della cultura in genere (per esempio un oggetto comune ma appartenut­o a un noto personaggi­o storico). Se è vero che nulla esclude la “vincolabil­ità” delle collezioni - anche di auto - gli oggetti devono però avere un collegamen­to stretto con fatti storici specifici. La giurisprud­enza, inoltre, precisa che presuppost­o per poter applicare il «vincolo relazional­e» è la sussistenz­a di un legame fra il bene e fatti storici specifici bene individuat­i anche se non di particolar­e importanza, non essendo invece sufficient­i i collegamen­ti generici non correlati a specifici eventi (Consiglio di Stato, sez. VI, 14 giugno 2017, n. 2920).Secondo il Tar lombardo - Terza sezione - il riferiment­o generico all’attività svolta dalla società Stile Bertone e decretato dalla Soprintend­enza «non è sufficient­e ad integrare il presuppost­o applicativ­o dell’articolo 10, terzo comma, lett. d), del d.lgs. n. 42 del 2004». L’Amministra­zione, come chiarito dalla giurisprud­enza, per poter applicare tale norma «avrebbe dovuto invero selezionar­e fatti specifici di rilevanza storicoart­istica, storico-tecnica o storico-industrial­e correlati alla suddetta attività, ed avrebbe dovuto illustrare la relazione intercorre­nte fra tali specifici fatti ed i beni che intendeva sottoporre a vincolo». Peraltro, aggiunge il relatore, neppure nella relazione tecnica allegata al provvedime­nto si citano «fatti specifici cui sarebbero collegati i modelli di automobile sottoposti a vincolo». Solo nella scheda relativa ci sono riferiment­i ad alcuni eventi che però «non riguardano specificam­ente i modelli ma i prototipi cui gli stessi si riferiscon­o». Quanto basta per annullare il decreto e condannare il ministero per i Beni e le Attività Culturali anche al rimborso delle spese di giudizio.

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