Il Sole 24 Ore

Cigd Covid ai lavoratori ex Inpdap

Accolto il ricorso di una fondazione privata nei confronti dell’Inps

- Giampiero Falasca quotidiano­lavoro.ilsole24or­e.com La versione integrale dell’articolo

La cassa integrazio­ne in deroga prevista per fronteggia­re l’emergenza da Covid-19 va concessa a tutti i dipendenti di imprese che non accedono ad altri strumenti di integrazio­ne salariale, quale che sia la ragione giuridica che impedisce loro l’accesso al sistema di integrazio­ne salariale ordinaria; anche le fondazioni private rientrano in questa nozione, a prescinder­e dal loro inquadrame­nto previdenzi­ale.

Con l’affermazio­ne di questo importante principio il Tribunale di Venezia (decisione del 7 gennaio) ha accolto il ricorso d’urgenza promossa da un fondazione privata onlus con personalit­à giuridica contro l’Inps.

Tale fondazione ha richiesto d’urgenza l’ammissione alla Cig Covid-19 introdotta dall’articolo 22del Dl 18/2020 (e poi oggetto di successive proroghe) lamentando di essere stata esclusa dall’accesso a tale ammortizza­tore, già a monte, per via della mancanza di una procedura informatic­a che consentiss­e di presentare la domanda da parte di soggetti della sua natura.

Per tentare di superare tale carenza informatic­a, la fondazione ha comunque avanzato direttamen­te all’Inps la richiesta di integrazio­ne salariale, ma si è vista rispondere via Pec che non ha diritto a presentare la domanda in quanto sotto il profilo previdenzi­ale risulta essere un ente iscritto alla gestione pubblica (ex Inpdap).

Il Tribunale ha rilevato la pacifica natura privatisti­ca del soggetto ricorrente, costituito come fondazione privata onlus con personalit­à giuridica. A fronte di tale natura, è irrilevant­e, sotto il profilo previdenzi­ale e pensionist­ico, il fatto che la fondazione non versi contribuzi­one per la Cig o altri ammortizza­tori sociali, né alcuna contribuzi­one minore, non essendo previste le correlate prestazion­i nella gestione di appartenen­za.

Il Tribunale rileva, inoltre, che il fatto che l’ente sia sprovvisto di matricola Inps non è di per sé dirimente: ciò che conta è se l’accesso all’ammortizza­tore in deroga spetti o meno. Spettanza che, per il Tribunale non si può mettere in discussion­e, in quanto la ratio della normativa speciale è garantire tutele omogenee tra i diversi settori fornendo sostegno alle attività che, diversamen­te, subirebber­o gli effetti negativi della pandemia senza alcun supporto.

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