Cigd Covid ai lavoratori ex Inpdap
Accolto il ricorso di una fondazione privata nei confronti dell’Inps
La cassa integrazione in deroga prevista per fronteggiare l’emergenza da Covid-19 va concessa a tutti i dipendenti di imprese che non accedono ad altri strumenti di integrazione salariale, quale che sia la ragione giuridica che impedisce loro l’accesso al sistema di integrazione salariale ordinaria; anche le fondazioni private rientrano in questa nozione, a prescindere dal loro inquadramento previdenziale.
Con l’affermazione di questo importante principio il Tribunale di Venezia (decisione del 7 gennaio) ha accolto il ricorso d’urgenza promossa da un fondazione privata onlus con personalità giuridica contro l’Inps.
Tale fondazione ha richiesto d’urgenza l’ammissione alla Cig Covid-19 introdotta dall’articolo 22del Dl 18/2020 (e poi oggetto di successive proroghe) lamentando di essere stata esclusa dall’accesso a tale ammortizzatore, già a monte, per via della mancanza di una procedura informatica che consentisse di presentare la domanda da parte di soggetti della sua natura.
Per tentare di superare tale carenza informatica, la fondazione ha comunque avanzato direttamente all’Inps la richiesta di integrazione salariale, ma si è vista rispondere via Pec che non ha diritto a presentare la domanda in quanto sotto il profilo previdenziale risulta essere un ente iscritto alla gestione pubblica (ex Inpdap).
Il Tribunale ha rilevato la pacifica natura privatistica del soggetto ricorrente, costituito come fondazione privata onlus con personalità giuridica. A fronte di tale natura, è irrilevante, sotto il profilo previdenziale e pensionistico, il fatto che la fondazione non versi contribuzione per la Cig o altri ammortizzatori sociali, né alcuna contribuzione minore, non essendo previste le correlate prestazioni nella gestione di appartenenza.
Il Tribunale rileva, inoltre, che il fatto che l’ente sia sprovvisto di matricola Inps non è di per sé dirimente: ciò che conta è se l’accesso all’ammortizzatore in deroga spetti o meno. Spettanza che, per il Tribunale non si può mettere in discussione, in quanto la ratio della normativa speciale è garantire tutele omogenee tra i diversi settori fornendo sostegno alle attività che, diversamente, subirebbero gli effetti negativi della pandemia senza alcun supporto.