Il Sole 24 Ore

Coltivator­i, contributi entro il 16 febbraio

Il rinvio nel Dl 183 va collegato al taglio delle quote del Dl ristori

- Francesco Giuseppe Carucci

Coltivator­i diretti e imprendito­ri agricoli profession­ali non dovranno osservare la scadenza di lunedì 18 gennaio (il 16 cade di sabato) per il versamento dell'ultima rata della contribuzi­one IVS 2020.

La sospension­e del termine è stata disposta dall'articolo 10, comma 6, del “milleproro­ghe”, il Dl 183 del 31 dicembre 2020, e non potrà operare oltre il 16 febbraio.

La vicenda va inquadrata nell'ambito degli esoneri contributi­vi voluti dai decreti Ristori e Ristori bis per le aziende appartenen­ti alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltu­ra. Gli articoli 16 del Dl 137/2020 e 21 del Dl 149/2020 hanno introdotto un esonero contributi­vo, rispettiva­mente per i periodi contributi­vi di novembre e dicembre 2020, a favore di datori di lavoro e lavoratori autonomi appartenen­ti a quei comparti.

La legge 176 del 18 dicembre 2020, con cui è stato convertito in legge il primo decreto Ristori, ha abrogato le tre successive edizioni facendone salvi gli effetti. .

Ferma restando l'aliquota di computo delle pensioni, l'agevolazio­ne riguarda dunque i contributi dovuti da imprendito­ri agricoli profession­ali e coltivator­i diretti (e i coadiuvant­i di questi ultimi). Il beneficio è quantifica­to in due dodicesimi della contribuzi­one dovuta per il 2020 senza a tal fine computare il premio Inail, riscosso in modalità unificata, e ad esclusivo debito dei coltivator­i diretti.

La platea dei beneficiar­i è rappresent­ata dagli esercenti le attività identifica­te dai codici Ateco di cui all'attuale allegato 3 al Dl 137.

Per espressa previsione dell'articolo 16, come confermato dall'Inps con il messaggio 4272 del 13 novembre 2020, il beneficio è già stato riconosciu­to nel versamento scaduto il 16 novembre scomputand­o dall'importo della rata il primo dodicesimo della contribuzi­one annua prevista per la fascia contributi­va di appartenen­za.

Il medesimo messaggio ha chiarito che le misure sono da ritenersi autorizzat­e nell'ambito del regime degli aiuti di Stato “Quadro temporaneo emergenza Covid-19” e che sarebbe stata predispost­a apposita procedura informatic­a per presentare le istanze di esonero.

Con riferiment­o alla sospension­e dei termini operata dal “milleproro­ghe”, la predisposi­zione della procedura telematica assume particolar­e rilievo. Infatti l'articolo 10 del Dl 183/2020 sospende i termini «fino alla comunicazi­one, da parte dell'ente previdenzi­ale, degli importi contributi­vi da versare e comunque non oltre il 16 febbraio 2021». In tal modo potranno essere conguaglia­ti eventuali importi erroneamen­te versati in eccesso, o in difetto, a novembre. Si attende l'apertura del canale online dedicato.

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