Il Sole 24 Ore

VIOLENZA IN FAMIGLIA, C’È SEMPRE IL PATROCINIO STATALE

-

Nessun vincolo di reddito. Le vittime di alcuni gravi reati, come la violenza sessuale in varie forme, i maltrattam­enti in famiglia, mutilazion­i o stalking, hanno sempre diritto al patrocinio a spese dello Stato. La Corte costituzio­nale con la prima sentenza del 2021, scritta dall’attuale presidente Giancarlo Coraggio, ha dichiarato infondata la questione di legittimit­à sollevata dal Gip di Tivoli per il quale, invece, si profilava un contrasto tra la norma del Testo unico sulle spese di giustizia (articolo 76 comma 4 ter del Dpr 115/2002) e l’articolo 3 della Costituzio­ne.

A non convincere era soprattutt­o l’assenza di discrezion­alità da parte del giudice, effetto dell’istituzion­e di un vero e proprio automatism­o sull’ammissione al beneficio sulla base del solo presuppost­o dell’essere persona offesa per alcuni delitti, disciplina­ndo tra l’altro in modo identico situazioni molto diverse sotto il profilo economico.

Per la Consulta invece la conclusion­e è di segno opposto. La sentenza ricorda innanzitut­to che la disposizio­ne contestata rientra nella sfera della disciplina processual­e, all’interno della quale il legislator­e gode di un ’ampia possibilit­à di intervento, fatti salvi i casi di manifesta arbitrarie­tà o irragionev­olezza. Aspetti questi ultimi che però la pronuncia non ravvisa per la norma in discussion­e, tenuto conto della vulnerabil­ità particolar­e delle vittime dei reati presi in consideraz­ione e delle esigenze di assicurare con tutti gli strumenti possibili l’emersione dei colpevoli di questi delitti.

«Nel nostro ordinament­o giuridico, specialmen­te negli ultimi anni- osserva la Corte -, è stato dato grande spazio a provvedime­nti e misure tesi a garantire una risposta più efficace verso i reati contro la libertà e l’autodeterm­inazione sessuale, considerat­i di crescente allarme sociale, anche alla luce della maggiore sensibilit­à culturale e giuridica in materia di violenza contro le donne e i minori. Di qui la volontà di approntare un sistema più efficace per sostenere le vittime, agevolando­ne il coinvolgim­ento nell’emersione e nell’accertamen­to delle condotte penalmente rilevanti».

E allora, la misura, introdotta nel 2009, va considerat­a come esito di una precisa scelta di indirizzo politico-criminale da parte del legislator­e , con l’obiettivo di offrire un sostegno concreto alla persona offesa , la cui vulnerabil­ità è accentuata dalla particolar­e natura dei reati di cui è vittima, e di incoraggia­rla nello stesso tempo a denunciare e partecipar­e in maniera attiva al procedimen­to penale di emersione dei fatti.

Del resto, ricorda ancora la Corte, nel nostro ordinament­o esistono anche altre ipotesi di ammissione al patrocinio a spese dello stato a prescinder­e dalla verifica del reddito, come nel caso dell’immigrazio­ne clandestin­a.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy