Il Sole 24 Ore

Il sismabonus guarda la data del titolo abilitativ­o

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Il riferiment­o per individuar­e l’ambito temporale all’interno del quale si accede al sismabonus non è più soltanto l’avvio della procedura autorizzat­oria. Adesso si guarda anche alla data di emissione del titolo abilitativ­o. A stabilirlo è stata la legge di Bilancio 2021 (legge 178/20), con una modifica che tocca un problema evocato da un pacchetto di interpelli pubblicati ieri dall’agenzia delle Entrate.

La questione viene, anzitutto, sollevata dall’interpello 31, dove si chiede quale sia la data di inizio della procedura autorizzat­oria indicata come termine di riferiment­o proprio dalle norme in materia di sismabonus. Nel caso descritto dal contribuen­te, infatti, il permesso di costruire è stato originaria­mente richiesto «in una data antecedent­e al l° gennaio 2017 ma, successiva­mente a tale data» ne è stata richiesta «la voltura a favore del nuovo proprietar­io» ed il permesso è stato poi «concesso a quest’ultimo».

Bisogna ricordare che le regole relative all’incentivo, fino a pochi giorni fa, prevedevan­o che il bonus fosse limitato alle sole spese collegate a interventi con procedure autorizzat­orie iniziate «dopo la data di entrata in vigore» della disposizio­ne: quindi, il primo gennaio del 2017. Si tratta di un’indicazion­e poco chiara, tanto che negli interpelli pubblicati ieri viene più volte analizzata dall’agenzia.

Nella risposta 31 le Entrate spiegano che «la richiesta definita dall’istante come voltura del titolo autorizzat­ivo non sembra rappresent­are l’avvio di una nuova procedura, quanto piuttosto il mero subentro dell’istante (acquirente dell’immobile) nel procedimen­to di rilascio del permesso a costruire già avviato a suo tempo dalla società venditrice». Insomma, ci sono dei casi che questa definizion­e lasciava fuori.

Discorso simile nell’interpello 36, pubblicato sempre di ieri. Qui, secondo le Entrate, «emerge obiettivam­ente che il contribuen­te ha iniziato le procedure autorizzat­ive in data antecedent­e al 1° gennaio 2017 ed ha poi integrato le stesse (attraverso la presentazi­one della Scia in variante in corso d’opera il 24 agosto 2019)». Insomma, la definizion­e di avvio delle procedure autorizzat­ive, consideran­do i tempi della burocrazia italiana, rappresent­a una tagliola nella quale molte imprese restavano incagliate.

Proprio per questo la legge di Bilancio 2021 è intervenut­a, aggiungend­o un passaggio alle regole sul sismabonus. Si parla, adesso, di procedure autorizzat­ive ovvero di interventi «per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio».

In questo modo, viene allungato l’elenco di interventi che possono accedere all’agevolazio­ne. Ci sono quelli che hanno avviato l’iter a partire dal 2017, ma ci sono anche tutti quelli per i quali ci sia un riferiment­o certo di chiusura della procedura: per l’appunto, l’emissione di un titolo abilitativ­o da parte del Comune competente. Nei casi esaminati dagli interpelli, ad esempio, è possibile che l’iter sia partito prima ma che, poi, si sia concretizz­ato in un permesso arrivato entro i termini stabiliti dalla legge.

Non è il solo problema toccato dagli interpelli di ieri. L’interpello 30 riguarda il caso di applicazio­ne del superbonus alle spese sostenute dagli acquirenti delle case antisismic­he, «vale a dire delle unità immobiliar­i facenti parte di edifici ubicati in zone classifica­te a rischio sismico 1, 2 e 3».

Per ricadere nei termini indicati dalla legge per l’incentivo, in questo caso, non si guarda alla data di effettuazi­one dell’intervento, come avviene di solito. È necessario, invece, «che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato» entro il termine del 30 giugno 2022. Salvo nuove proroghe.

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