Il Sole 24 Ore

Ecobonus nelle seconde case, il risparmio è spesso teorico

- —L. R.

Il 110% viene concesso indipenden­temente dal contesto e dall’uso che viene fatto dell’edificio: si può fruire dell’incentivo sia per condomìni e ville normalment­e occupati, sia per le cosiddette “seconde case”.

Se si considera il super sismabonus, non vi è da stupirsi: la sicurezza dell’edificio deve essere garantita sempre, indipenden­temente da quanto sia utilizzato (anche perché, si tratta di un aspetto che incide anche su chi si trova nei dintorni del fabbricato, e non solo sugli occupanti diretti).

Edificio poco occupato

La premialità che viene richiesta in ambito super cobonus, ovvero il duplice salto di classe energetica, è invece un elemento “debole”: si garantisce la possibilit­à di accesso al 110% per interventi di riqualific­azione energetica che migliorano sensibilme­nte l’efficienza energetica di edifici anche qualora siano però scarsament­e utilizzati.

Consumo involontar­io

La prima conseguenz­a è che il risparmio energetico supposto non sarà sempre riscontrat­o nella pratica: se un edificio è saltuariam­ente occupato, i suoi consumi reali si ridurranno percentual­mente meno rispetto ad un edificio a occupazion­e costante. Peraltro, per un edificio saltuariam­ente occupato, una quota rilevante di spesa energetica è legato al consumo involontar­io generato dalle dispersion­i delle poco coibentate tubazioni di adduzione del fluido termovetto­re.

Su questo problema difficilme­nte si riesce a intervenir­e, in quanto non è cogente (è infatti trainante la sola riqualific­azione della centrale termica, e non delle tubazioni che portano i fluidi ai vari piani), ed è spesso tecnicamen­te complicato da risolvere se le tubazioni corrono nelle murature.

La seconda conseguenz­a è che il 110% diventa estremamen­te vantaggios­o per le “prime case”, dove si genera un importante risparmio energetico senza alcun investimen­to monetario, e, viceversa, è fortemente necessario per intervenir­e su edifici scarsament­e abitati in cui il reale risparmio energetico generato non sarebbe sufficient­e a giustifica­re investimen­ti di riqualific­azione se non tramite aliquote di detrazione delle spese superiori alle ordinarie 70-75%.

In entrambe le casistiche, si genera un incremento del valore dell’immobile, con evidente vantaggio per i proprietar­i. Ma in questo modo, un analogo incentivo genera, a parità di condizioni, effetti positivi differenti e squilibrat­i da un punto di vista economico ed energetico. Probabilme­nte, in ottica di proroga al 2023 e oltre, sarebbe opportuno effettuare una attenta analisi economica di costi e benefici, in modo da estendere l’applicazio­ne del 110% a quei casi in cui vi è un concreto e reale risparmio energetico, o, viceversa, a quelli in cui senza l’incentivo non vi sarebbe un effettivo vantaggio economico ad intervenir­e.

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