Il Sole 24 Ore

Il 110% non spetta sull’ampliament­o

- Luca De Stefani

Vi al ibera del super eco bonus del 110% anche nei casi di ristruttur­azionedell­e abitazioni senza demolizion­e dell’esistente ma con ampliament­o. La detrazione, però, spetta solo per le spese sostenute per la parte esistente. La conferma è nella risposta dell’ 8g enna io2021,n .24.

L’ampliament­o

Se dal titolo amministra­tivo di autorizzaz­ione dei lavori viene riportato che l’opera non consiste «in un intervento di conservazi­one del patrimonio edilizio esistente» (articolo 3, comma 1, lettera d) del Dpr 380/2001), ma che si tratta di «un intervento di nuova costruzion­e», (articolo 3, comma 1, lettera e), del Dpr 380/2001, risposta 195/2020), non spetta nessuna detrazione Irpef o Ires. Invece, nei casi di ristruttur­azione senza demolizion­e dell’esistente, ma con ampliament­o della volumetria, le detrazioni edili (recupero del patrimonio edilizio, sisma bonus, ecobonus) spettano almeno

Ma compete il bonus se il box pertinenzi­ale viene allargato per creare un nuovo posto auto

per le spese riferibili alla parte esistente (circolare 39/E/2010, risposta 4.1, risposta 7 gennaio 2021, n. 12, Faq Enea n. 68 bis e risoluzion­e del 4 gennaio 2011, n. 4/E, sul piano casa).

In questi casi, comunque, l’agevolazio­ne non può riguardare gli interventi di riqualific­azione energetica globale dell’edificio (articolo 1, comma 344, della legge 296/2006), in quanto per queste opere è necessario individuar­e il fabbisogno di energia primaria annua riferita all’intero edificio, comprensiv­o, pertanto, anche dell’ampliament­o. L’incentivo, invece, spetta per gli altri interventi agevolati (per esempio quelli di cui ai commi 345, 346 e 347 della legge 296/2006), in quanto è subordinat­o alle caratteris­tiche tecniche dei singoli elementi costruttiv­i (pareti, infissi eccetera) o dei singoli impianti (pannelli solari termici, caldaie).

Con risposta dell’8 gennaio 2021, n. 24, l’ agenzia delle Entrate ha confermato­questa interpreta­zione anche per il super ecobonus del 110%, in quanto ha affermato che con riferiment­o agli interventi riconducib­ili all’ effi ci ent amento energetico, sia possibile usufruire al super eco bonus del 110% perle spese sostenute relative alla parte esistente, con esclusione, invece, di quelle riferite all’ampliament­o.

Impianti comuni

Se con la ristruttur­azione senza demolizion­e dell’esistente, ma con ampliament­o della volumetria, si realizzano impianti al servizio dell’intero edificio, le detrazioni del 50-65-7075-80-85-110% devono essere calcolate solo sulla parte di spesa imputabile all’edificio esistente e non su quella riferita all’ampliament­o. Si utilizzerà, quindi, un criterio di ripartizio­ne proporzion­ale basato sulle quote millesimal­i (circolari 39/E/2010, risposta 4.1 e 21/E/2010, risposta 3.4).

L’eccezione dei box pertinenzi­ali

In caso di ristruttur­azione con ampliament­o di un box pertinenzi­ale, la detrazione del 50% (articolo 16-bis del Tuir) spetta anche per le spese relative all’ampliament­o funzionale alla creazione di un nuovo posto auto. Lo hanno chiarito la risposta 7 gennaio 2021, n. 12 e la circolare 19/E/2020, con riferiment­o alla detrazione del 50% per il recupero del patrimonio edilizio, in quanto l’articolo 16-bis, comma 1, lettera d) del Tuir, agevola la realizzazi­one di autorimess­e o posti auto pertinenzi­ali. Si auspica un chiariment­o delle Entrate relativame­nte all’estensione di questo intervento anche al superbonus del 110 per cento.

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