Compensazione a due vie per gli investimenti di fine 2020
Approvati i codici tributo per compensare i crediti d’imposta dal 18 gennaio Occorre fare attenzione alle diverse regole delle leggi 160/19 e 178/20
Al via da lunedì 18 gennaio la compensazione della prima tranche dei crediti di imposta sugli investimenti con la pubblicazione dei codici tributo per il modello F24. Per i beni acquistati dal 16 novembre 2020, e già entrati in funzione o interconnessi, i contribuenti dovranno scegliere sin d’ora tra la legge 160/2019 e la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), effettuando le adeguate annotazioni nella fattura del fornitore.
Pronti i codici tributo
Con la risoluzione 3/E diffusa ieri, sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per compensare in F24 i crediti di imposta generati da investimenti in base alla legge 160/2019 e alla legge 178/2020. Per la legge 160/2019 si tratta di 6932 (beni materiali non-Industria 4.0), 6933 (beni materiali Industria 4.0) e 6934 (beni immateriali Industria 4.0). Per la legge 178/2020, abbiamo 6935 (beni materiali e immateriali nonIndustria 4.0), 6936 (beni materiali Industria 4.0) e 6937 (beni immateriali Industria 4.0).
Per tutti i codici va indicato, come anno di riferimento, quello di entrata in funzione (beni non-Industria 4.0) o di interconnessione (Industria 4.0).
I crediti sono compensabili senza limiti di importo. I crediti della legge 160/2019 si possono utilizzare in cinque quote annuali (tre per beni immateriali 4.0) dall’anno successivo a quello di entrata in funzione (beni non-Industria 4.0) o di interconnessione (Industria 4.0). Pertanto, potranno essere compensati già da lunedì 18 gennaio i crediti (nei limiti di un quinto) della legge 160 derivanti da investimenti effettuati (secondo i criteri dell’articolo 109 del Tuir) nel 2020 che, entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono pure entrati in funzione e, se si tratta di beni Industria 4.0, interconnessi.
Al via anche i crediti «nuovi»
I crediti della legge 178/2020 (primo blocco temporale), spettano per investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 e per tutto l’anno 2021 (coda a giugno 2022 per “prenotazioni” entro il prossimo 31 dicembre) e si possono compensare in quote annuali di un terzo dal medesimo anno di entrata in funzione o di interconnessione. Le imprese o i professionisti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni possono compensare i crediti del primo periodo su beni non-Industria 4.0 (codice 6935) in unica soluzione. Il 18 gennaio potranno cioè spendersi in F24 crediti della legge 178 (un terzo del totale salvo quanto detto per ricavi sotto 5 milioni) relativi a investimenti realizzati dal 16 novembre 2020 e nei primi 17 giorni del nuovo anno, che entro lunedì prossimo, sono anche entrati in funzione o interconnessi.
Come si può notare, mentre per investimenti fino al 15 novembre vale solo la legge 160, per il periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 scatta una prima sovrapposizione tra le due norme. Gli investimenti effettuati in questi 45 giorni, cioè, possono essere collocati nell’una o nell’altra agevolazione a discrezione del contribuente. La legge 178/2020, infatti, non prevede, ad oggi, alcun divieto o vincolo nella scelta.
Intreccio di norme
I contribuenti saranno generalmente indotti a sfruttare i crediti “nuovi” che hanno percentuali più elevate e si utilizzano in tre rate anziché in cinque. Va posta attenzione anche all’importo del plafond: se infatti si prevede di superare, nel primo blocco temporale di nuovi crediti, il limite di spesa ammissibile, vale la pena imputare parte degli investimenti ai crediti della legge 160, utilizzando (anche) il relativo plafond. Attenzione, poi, alle diverse date di partenza delle compensazioni che, nella legge 160, slittano di un anno. Ad esempio, un investimento effettuato a dicembre 2020 rientra sicuramente in entrambe le norme. Al 18 gennaio, però, si potrà effettuare la scelta solo se il bene è entrato in funzione (o interconnesso) sempre nel 2020. Se l’entrata in funzione (o interconnessione) è avvenuta nei primi giorni del 2021, infatti, la compensazione immediata spetta solo avvalendosi della legge 178; con la legge 160, invece, si slitta al 17 gennaio 2022 (anno successivo all’entrata in funzione).
Occorre infine prestare cura al codice da indicare e, soprattutto, alla integrazione della fattura del fornitore dove (con le modalità della risposta 438/2019) si dovrà richiamare la legge giusta. Ad esempio, se a dicembre 2020 è stato acquistato ed è entrato in funzione un macchinario non 4.0 del costo di 10.000 euro (piccola impresa) e si sceglie il (più conveniente) regime della legge nuova (10%), la compensazione (1.000 euro per ricavi sotto 5 milioni) si effettua con codice 6935 (anno 2020) e nella fattura si scriverà «comma 1054 L. 178/20». Diversamente, la compensazione sarà di 120 euro (un quinto del 6%) con codice 6932 e in fattura «comma 188, L. 160/19».