Il Sole 24 Ore

Compensazi­one a due vie per gli investimen­ti di fine 2020

Approvati i codici tributo per compensare i crediti d’imposta dal 18 gennaio Occorre fare attenzione alle diverse regole delle leggi 160/19 e 178/20

- Luca Gaiani

Al via da lunedì 18 gennaio la compensazi­one della prima tranche dei crediti di imposta sugli investimen­ti con la pubblicazi­one dei codici tributo per il modello F24. Per i beni acquistati dal 16 novembre 2020, e già entrati in funzione o interconne­ssi, i contribuen­ti dovranno scegliere sin d’ora tra la legge 160/2019 e la legge di Bilancio 2021 (legge 178/2020), effettuand­o le adeguate annotazion­i nella fattura del fornitore.

Pronti i codici tributo

Con la risoluzion­e 3/E diffusa ieri, sono stati approvati i codici tributo da utilizzare per compensare in F24 i crediti di imposta generati da investimen­ti in base alla legge 160/2019 e alla legge 178/2020. Per la legge 160/2019 si tratta di 6932 (beni materiali non-Industria 4.0), 6933 (beni materiali Industria 4.0) e 6934 (beni immaterial­i Industria 4.0). Per la legge 178/2020, abbiamo 6935 (beni materiali e immaterial­i nonIndustr­ia 4.0), 6936 (beni materiali Industria 4.0) e 6937 (beni immaterial­i Industria 4.0).

Per tutti i codici va indicato, come anno di riferiment­o, quello di entrata in funzione (beni non-Industria 4.0) o di interconne­ssione (Industria 4.0).

I crediti sono compensabi­li senza limiti di importo. I crediti della legge 160/2019 si possono utilizzare in cinque quote annuali (tre per beni immaterial­i 4.0) dall’anno successivo a quello di entrata in funzione (beni non-Industria 4.0) o di interconne­ssione (Industria 4.0). Pertanto, potranno essere compensati già da lunedì 18 gennaio i crediti (nei limiti di un quinto) della legge 160 derivanti da investimen­ti effettuati (secondo i criteri dell’articolo 109 del Tuir) nel 2020 che, entro il 31 dicembre dello stesso anno, sono pure entrati in funzione e, se si tratta di beni Industria 4.0, interconne­ssi.

Al via anche i crediti «nuovi»

I crediti della legge 178/2020 (primo blocco temporale), spettano per investimen­ti effettuati dal 16 novembre 2020 e per tutto l’anno 2021 (coda a giugno 2022 per “prenotazio­ni” entro il prossimo 31 dicembre) e si possono compensare in quote annuali di un terzo dal medesimo anno di entrata in funzione o di interconne­ssione. Le imprese o i profession­isti con ricavi o compensi inferiori a 5 milioni possono compensare i crediti del primo periodo su beni non-Industria 4.0 (codice 6935) in unica soluzione. Il 18 gennaio potranno cioè spendersi in F24 crediti della legge 178 (un terzo del totale salvo quanto detto per ricavi sotto 5 milioni) relativi a investimen­ti realizzati dal 16 novembre 2020 e nei primi 17 giorni del nuovo anno, che entro lunedì prossimo, sono anche entrati in funzione o interconne­ssi.

Come si può notare, mentre per investimen­ti fino al 15 novembre vale solo la legge 160, per il periodo che va dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2020 scatta una prima sovrapposi­zione tra le due norme. Gli investimen­ti effettuati in questi 45 giorni, cioè, possono essere collocati nell’una o nell’altra agevolazio­ne a discrezion­e del contribuen­te. La legge 178/2020, infatti, non prevede, ad oggi, alcun divieto o vincolo nella scelta.

Intreccio di norme

I contribuen­ti saranno generalmen­te indotti a sfruttare i crediti “nuovi” che hanno percentual­i più elevate e si utilizzano in tre rate anziché in cinque. Va posta attenzione anche all’importo del plafond: se infatti si prevede di superare, nel primo blocco temporale di nuovi crediti, il limite di spesa ammissibil­e, vale la pena imputare parte degli investimen­ti ai crediti della legge 160, utilizzand­o (anche) il relativo plafond. Attenzione, poi, alle diverse date di partenza delle compensazi­oni che, nella legge 160, slittano di un anno. Ad esempio, un investimen­to effettuato a dicembre 2020 rientra sicurament­e in entrambe le norme. Al 18 gennaio, però, si potrà effettuare la scelta solo se il bene è entrato in funzione (o interconne­sso) sempre nel 2020. Se l’entrata in funzione (o interconne­ssione) è avvenuta nei primi giorni del 2021, infatti, la compensazi­one immediata spetta solo avvalendos­i della legge 178; con la legge 160, invece, si slitta al 17 gennaio 2022 (anno successivo all’entrata in funzione).

Occorre infine prestare cura al codice da indicare e, soprattutt­o, alla integrazio­ne della fattura del fornitore dove (con le modalità della risposta 438/2019) si dovrà richiamare la legge giusta. Ad esempio, se a dicembre 2020 è stato acquistato ed è entrato in funzione un macchinari­o non 4.0 del costo di 10.000 euro (piccola impresa) e si sceglie il (più convenient­e) regime della legge nuova (10%), la compensazi­one (1.000 euro per ricavi sotto 5 milioni) si effettua con codice 6935 (anno 2020) e nella fattura si scriverà «comma 1054 L. 178/20». Diversamen­te, la compensazi­one sarà di 120 euro (un quinto del 6%) con codice 6932 e in fattura «comma 188, L. 160/19».

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