Il Sole 24 Ore

Indicazion­i contrastan­ti sul contributo addizional­e

La relazione tecnica ne prevede la correspons­ione, esclusa dall’Inps un mese fa

- —E.D.F.

relazione tecnica alla legge di Bilancio 2021 afferma che, ai fini della quantifica­zione della spesa del contratto di espansione è stata considerat­a l’applicazio­ne di un contributo addizional­e del 9% per i primi 12 mesi e 12% per i successivi 6 mesi di integrazio­ne salariale. La relazione ha disorienta­to aziende e profession­isti, dato che nello scorso dicembre Inps ha affermato il contrario, ma la soluzione al dubbio sembra stare nella sequenza temporale degli eventi.

Con la circolare 16/2019 il ministero del Lavoro aveva precisato che le regole del decreto 148/2015 si applicano al contratto di espansione esclusivam­ente per le norme espressame­nte richiamate. E quindi il contributo addizional­e per la Cig non era dovuto.

L’ufficio legislativ­o del ministero, a distanza di un anno, ci ripensa e scrive all’Inps. L’istituto, con la circolare 98/2020, ha affermato che «l’integrazio­ne straordina­ria connessa al contratto di espansione soggiace all’obbligo di versamento del contributo addizional­e».

Poche settimane dopo, l’ufficio legislativ­o del Ministero scrive ancora all’Inps comunicand­o di aver di cambiato idea tornando all’esclusione dal pagamento del contributo addizional­e. Pertanto, l’Inps adegua le istruzioni con la circolare 143/2020 del 9 dicembre.

A fronte di tutto ciò, in via generale, si ritiene che, in caso di utilizzo della cassa integrazio­ne nell’ambito del contratto di espansione, il contributo addizional­e non sia dovuto. E questo per due ragioni:

 le modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2021 non modificano l’impianto normativo del contratto di espansione relativo ai criteri di riconoscim­ento della cassa integrazio­ne e sulla base dei quali il ministero del Lavoro ha maturato la decisione di escludere, da ultimo, l’obbligo del contributo (Inps circolare 143/2020);  l’apparente incoerenza della circolare Inps 143/2020 rispetto alla relazione tecnica della legge di Bilancio 2021 risiede nel fatto che quest’ultima è stata redatta l’11 novembre 2020 su indicazion­i Inps e quindi diverse settimane prima che il Ministero rivedesse la posizione sull’obbligator­ietà del contributo, poi resa nota dall’istituto con la circolare del 9 dicembre 2020.

Quindi si tratta “sempliceme­nte” di una mancanza di coordiname­nto tra il ministero e l’Inps chiamati ad affrontare lo stesso tema su tavoli diversi.

Peraltro, la circostanz­a che si sia tenuto conto del contributo addizional­e ai fini della copertura finanziari­a non dovrebbe dare luogo a un problema di scopertura del provvedime­nto. E questo perché, trattandos­i di norma a “rubinetto”, ossia utilizzabi­le fino a esauriment­o fondi, non si potrà mai realizzare una scopertura finanziari­a, tuttalpiù le aziende avranno un plafond a disposizio­ne inferiore di circa 20 milioni rispetto alle stime dell’Inps che peraltro, in quanto tali, sono indicative.

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