Alla cassa entro il 18 gennaio per i versamenti sospesi
Cumulo con le scadenze ordinarie per ritenute, Iva e contributi
In piena emergenza da Cov id –19 il Fisco chiama alla cassa. A partire da lunedì 18 gennaio, i contribuenti sono attesi da una lunga agenda di scadenze di versamenti. Alle scadenze ordinarie, di norma, relative ai pagamenti per il mesedi dicembre 2020, in agenda per lunedì 18 gennaio 2021( il 16 gennaio, di scadenza, è sabato ed il 17 è domenica ), si aggiungono le scadenze dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito del corona virus. In agenda anche il ravvedimento breve peri contribuenti che hanno “saltato” l’appuntamento con l’acconto Iva per il 2020, in scadenza ordinaria il 27 dicembre 2020, che slitta a lunedì 28 dicembre, che non si sono avvalsi del ravvedimento“sprint” entro il giorno 11 gennaio 2021. Questi contribuenti, a partire dal 12 gennaio, fino al 27 gennaio 2021, possono infatti avvalersi del ravvedimento entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria, pagandole somme dovute, con l’ aggiunta di mini sanzioni e interessi. A partire dal quindicesimo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applicala misurafissa dell ’1,5 percento prevista per il ravvedimento “breve o mensile”.
Nel calcolo delle somme da pagare, per imposte e sanzioni, occorre anche considerare gli interessi legali, tenendo conto che dal primo gennaio 2021, la misura dello 0,05 per cento annuo, applicabile fino al 31 dicembre 2020, è passata allo 0,01 percento, che è la misura più bassa di sempre. Di conseguenza,per chi si ravvede, non avendo rispettatola scadenza del 28 dicembre 2020, gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,05 per cento annuo, dal 29 al 31 dicembre 2020 e dello 0,01% dal primo gennaio 2020 fino al giorno di pagamento compreso.
Lunedì 18 gennaio scade anche la prima rata del 50% dei versamenti sospesi a seguito del coronavirus, con l'eccezione dei contributi Inps che sono stati ulteriormente prorogati al 31 gennaio 2021, che slitta a lunedì primo febbraio (si veda l'articolo in pagina). La scadenza riguarda diversi contribuenti quali, ad esempio: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti; per questi contribuenti, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria; la sospensione si allunga di ulteriori due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazioni sportive nazionali, associazioni e società sportive, professionistiche e dilettantistiche; sono sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020; contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’ imposta 2019; per questi contribuenti, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tr al ’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati; all’ Iva, compreso il saldo Iva per il 2019, in scadenza ordinaria al 16 marzo 2020; ai contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’ assicurazione obbligatoria; contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’ imposta 2019; per questi contribuenti, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’ acconto da parte del sostituto d’ imposta, a condizioneche nel mese precedente non sian ostate sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.
I pagamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in unicasoluzione entro il 16 settembre 2020 (termine scaduto) o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, ed il restante 50%, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021, che slitta a lunedì 18 gennaio.