Il Sole 24 Ore

Alla cassa entro il 18 gennaio per i versamenti sospesi

Cumulo con le scadenze ordinarie per ritenute, Iva e contributi

- Giuseppe Morina Tonino Morina

In piena emergenza da Cov id –19 il Fisco chiama alla cassa. A partire da lunedì 18 gennaio, i contribuen­ti sono attesi da una lunga agenda di scadenze di versamenti. Alle scadenze ordinarie, di norma, relative ai pagamenti per il mesedi dicembre 2020, in agenda per lunedì 18 gennaio 2021( il 16 gennaio, di scadenza, è sabato ed il 17 è domenica ), si aggiungono le scadenze dei pagamenti dei tributi sospesi a seguito del corona virus. In agenda anche il ravvedimen­to breve peri contribuen­ti che hanno “saltato” l’appuntamen­to con l’acconto Iva per il 2020, in scadenza ordinaria il 27 dicembre 2020, che slitta a lunedì 28 dicembre, che non si sono avvalsi del ravvedimen­to“sprint” entro il giorno 11 gennaio 2021. Questi contribuen­ti, a partire dal 12 gennaio, fino al 27 gennaio 2021, possono infatti avvalersi del ravvedimen­to entro i 30 giorni dalla scadenza ordinaria, pagandole somme dovute, con l’ aggiunta di mini sanzioni e interessi. A partire dal quindicesi­mo giorno di ritardo fino al trentesimo giorno si applicala misurafiss­a dell ’1,5 percento prevista per il ravvedimen­to “breve o mensile”.

Nel calcolo delle somme da pagare, per imposte e sanzioni, occorre anche considerar­e gli interessi legali, tenendo conto che dal primo gennaio 2021, la misura dello 0,05 per cento annuo, applicabil­e fino al 31 dicembre 2020, è passata allo 0,01 percento, che è la misura più bassa di sempre. Di conseguenz­a,per chi si ravvede, non avendo rispettato­la scadenza del 28 dicembre 2020, gli interessi legali sono dovuti nella misura dello 0,05 per cento annuo, dal 29 al 31 dicembre 2020 e dello 0,01% dal primo gennaio 2020 fino al giorno di pagamento compreso.

Lunedì 18 gennaio scade anche la prima rata del 50% dei versamenti sospesi a seguito del coronaviru­s, con l'eccezione dei contributi Inps che sono stati ulteriorme­nte prorogati al 31 gennaio 2021, che slitta a lunedì primo febbraio (si veda l'articolo in pagina). La scadenza riguarda diversi contribuen­ti quali, ad esempio: imprese turistico-ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, federazion­i sportive nazionali, società sportive, profession­istiche e dilettanti­stiche, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, ricevitori­e del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticceri­e, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti; per questi contribuen­ti, sono sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020 i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e dei premi per l’assicurazi­one obbligator­ia; la sospension­e si allunga di ulteriori due mesi, dal 2 marzo 2020 fino al 30 giugno 2020, per le federazion­i sportive nazionali, associazio­ni e società sportive, profession­istiche e dilettanti­stiche; sono sospesi anche i versamenti Iva in scadenza nel mese di marzo 2020; contribuen­ti esercenti impresa, arte o profession­e con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’ imposta 2019; per questi contribuen­ti, sono sospesi i versamenti da autoliquid­azione che scadono nel periodo compreso tr al ’8 marzo e il 31 marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati; all’ Iva, compreso il saldo Iva per il 2019, in scadenza ordinaria al 16 marzo 2020; ai contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali e ai premi per l’ assicurazi­one obbligator­ia; contribuen­ti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’ imposta 2019; per questi contribuen­ti, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020, e il 31 maggio 2020, non sono assoggetta­ti alle ritenute d’ acconto da parte del sostituto d’ imposta, a condizione­che nel mese precedente non sian ostate sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.

I pagamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospension­e, in unicasoluz­ione entro il 16 settembre 2020 (termine scaduto) o mediante rateazione, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020, ed il restante 50%, senza sanzioni e senza interessi, mediante rateazione, fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata, entro il 16 gennaio 2021, che slitta a lunedì 18 gennaio.

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