Il Sole 24 Ore

Entro il 16 marzo si recupera l’acconto Iva

- —Giu. M. —T. Mor.

Per alcuni contribuen­ti la scadenza del 28 dicembre 2020 per l’acconto Iva poteva essere legittimam­ente spostata al 16 marzo 2021. In base all’articolo 13quater del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020, sono infatti sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:

a) ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e alle trattenute relative all’addizional­e regionale e comunale;

b) ai versamenti dell’Iva, acconto Iva compreso;

c) ai versamenti dei contributi previdenzi­ali e assistenzi­ali.

Possono beneficiar­e della sospension­e dei versamenti in scadenza a dicembre 2020, i contribuen­ti con ricavi o compensi non superiori a 50milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Benefician­o della sospension­e anche i contribuen­ti esercenti attività d’impresa, arte o profession­e, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o profession­e, dopo il 30 novembre 2019.

La norma agevolativ­a si applica, a prescinder­e dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzion­e del fatturato o dei corrispett­ivi, ai contribuen­ti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazio­ne che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratteriz­zate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuat­i nell’allegato 2 al Dl 137/2020, o esercitano l’attività alberghier­a, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratteriz­zate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy