Entro il 16 marzo si recupera l’acconto Iva
Per alcuni contribuenti la scadenza del 28 dicembre 2020 per l’acconto Iva poteva essere legittimamente spostata al 16 marzo 2021. In base all’articolo 13quater del Dl 137/2020, convertito dalla legge 176/2020, sono infatti sospesi i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi:
a) ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale;
b) ai versamenti dell’Iva, acconto Iva compreso;
c) ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.
Possono beneficiare della sospensione dei versamenti in scadenza a dicembre 2020, i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 50milioni di euro nel 2019 e che hanno subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019. Beneficiano della sospensione anche i contribuenti esercenti attività d’impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che hanno intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione, dopo il 30 novembre 2019.
La norma agevolativa si applica, a prescindere dai requisiti relativi ai ricavi o compensi e alla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, ai contribuenti che esercitano le attività economiche sospese a norma dell’articolo 1 del Dpcm del 3 novembre 2020, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, ai soggetti che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al Dl 137/2020, o esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto. I versamenti sospesi potranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o a rate, fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.