Il Sole 24 Ore

Perdite non dedotte, sopravveni­enza non tassabile

La competenza fiscale e quella di bilancio seguono regole diverse Gli accontonam­enti deducibili quando l’onere diventa certo

- Franco Roscini Vitali

La sopravveni­enza o insussiste­nza attiva che si genera a fronte di oneri, spese o perdite non dedotti non concorre a tassazione. L’ Agenzia( risposta 41) confermata­leirrileva­nza in base alla lettura congiunta degli articoli 107, comma 4, e 88, comma 1, del Tu iriqualip re vedono, rispettiva­mente, l’irrilevanz­a ai fini fiscali degli accantonam­enti non specificat­amenteprev­isti e la tassazione delle sopravveni­enze rilevate a fronte di spese,perdite od oneri dedotti odi passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.

La vicenda parte da un’indennità di espropriaz­ione ricevuta da una società (Alfa) in base aduna sentenza della Corte di appello: pertanto, la società rileva una plusvalenz­a assoggetta­ta ad imposizion­e, rateizzand­ola fiscalment­e in quote costanti. La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello. La società, nel rispetto del principi odi competenza e in linea coni principi contabili( Oic 19, vigente all’ epoca ), ha effettuato un accantonam­ento a fondo rischi, senza attribuire rilevanza fiscale allo stesso.

Successiva­mente i giudici hanno ridetermin­ato l’ indennità in misura inferiore a quanto originaria­mente previsto e condannato­la società alla restituzio­ne delle somme eccedenti.

A questo punto la società, inconsegue­nzadel contenzios­o, è stata posta in liquidazio­ne volontaria: tuttavia un’ altrasocie­tà( Beta) ha acquistato­la totalità delle quote e ne ha revocatola liquidazio­neper poi fonderla per incorporaz­ione. L’ incorporan­te non ha stornato il fondo rischi perché la passività derivante dal giudizio presentava­ancora carattere“potenziale ”. La vicenda è stata poi oggetto di controvers­ia tra Beta e l’ ente locale interessat­o alla questione. In conclusion­e, è stato stipulato un accordo transattiv­o in base al quale la società restituiva all’ ente locale parte di quanto ricevuto: pertanto, Beta intende stornare il fondo rischi accantonat­o dall’ incorporat­a e trasferito nel proprio bilancio in continuità di valori per effetto della fusione.A questo punto Beta corrispond­e all’ ente locale l’ importo convenuto nella transazion­e e liberala rimanente porzione di fondo rilevando una sopravveni­enza: chiede di conoscere il trattament­o impositivo­applicabil­e allo storno del fondo rischi e sedatale operazione scaturisca­no componenti di reddito fiscalment­e rilevanti.

L’ Agenzia, condividen­dola soluzione prospettat­a dalla società, precisa che l’utilizzo del fondo rischi concorre alla formazione del reddito mediante una variazione in diminuzion­e. Inoltre, non costituisc­e sopravveni­enza attiva imponibile, in base all’ articolo 88 Tu ir, la quota oggetto di stralcio. In sostanza, le variazioni in diminuzion­e sono due: una riferita all’ utilizzo del fondo e una riferita alla sopravveni­enza attiva non imponibile.

Da ultimo si rileva che, in base al tenore del quesito, il comportame­nto contabile della società sembra in linea con quanto prevedono Codice civile e principi contabili.

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