Perdite non dedotte, sopravvenienza non tassabile
La competenza fiscale e quella di bilancio seguono regole diverse Gli accontonamenti deducibili quando l’onere diventa certo
La sopravvenienza o insussistenza attiva che si genera a fronte di oneri, spese o perdite non dedotti non concorre a tassazione. L’ Agenzia( risposta 41) confermataleirrilevanza in base alla lettura congiunta degli articoli 107, comma 4, e 88, comma 1, del Tu iriqualip re vedono, rispettivamente, l’irrilevanza ai fini fiscali degli accantonamenti non specificatamenteprevisti e la tassazione delle sopravvenienze rilevate a fronte di spese,perdite od oneri dedotti odi passività iscritte in bilancio in precedenti esercizi.
La vicenda parte da un’indennità di espropriazione ricevuta da una società (Alfa) in base aduna sentenza della Corte di appello: pertanto, la società rileva una plusvalenza assoggettata ad imposizione, rateizzandola fiscalmente in quote costanti. La Cassazione ha cassato la sentenza con rinvio alla Corte di appello. La società, nel rispetto del principi odi competenza e in linea coni principi contabili( Oic 19, vigente all’ epoca ), ha effettuato un accantonamento a fondo rischi, senza attribuire rilevanza fiscale allo stesso.
Successivamente i giudici hanno rideterminato l’ indennità in misura inferiore a quanto originariamente previsto e condannatola società alla restituzione delle somme eccedenti.
A questo punto la società, inconseguenzadel contenzioso, è stata posta in liquidazione volontaria: tuttavia un’ altrasocietà( Beta) ha acquistatola totalità delle quote e ne ha revocatola liquidazioneper poi fonderla per incorporazione. L’ incorporante non ha stornato il fondo rischi perché la passività derivante dal giudizio presentavaancora carattere“potenziale ”. La vicenda è stata poi oggetto di controversia tra Beta e l’ ente locale interessato alla questione. In conclusione, è stato stipulato un accordo transattivo in base al quale la società restituiva all’ ente locale parte di quanto ricevuto: pertanto, Beta intende stornare il fondo rischi accantonato dall’ incorporata e trasferito nel proprio bilancio in continuità di valori per effetto della fusione.A questo punto Beta corrisponde all’ ente locale l’ importo convenuto nella transazione e liberala rimanente porzione di fondo rilevando una sopravvenienza: chiede di conoscere il trattamento impositivoapplicabile allo storno del fondo rischi e sedatale operazione scaturiscano componenti di reddito fiscalmente rilevanti.
L’ Agenzia, condividendola soluzione prospettata dalla società, precisa che l’utilizzo del fondo rischi concorre alla formazione del reddito mediante una variazione in diminuzione. Inoltre, non costituisce sopravvenienza attiva imponibile, in base all’ articolo 88 Tu ir, la quota oggetto di stralcio. In sostanza, le variazioni in diminuzione sono due: una riferita all’ utilizzo del fondo e una riferita alla sopravvenienza attiva non imponibile.
Da ultimo si rileva che, in base al tenore del quesito, il comportamento contabile della società sembra in linea con quanto prevedono Codice civile e principi contabili.