Il Sole 24 Ore

Reati tributari, i modelli 231 partono dagli illeciti collegati

La revisione deve tener conto anche degli indici Uif delle società cartiere

- Daniele Piva

L’ultima novità nel settore della responsabi­lità degli enti è stata l’estensione ai reati tributari e doganali in occasione del recepiment­o della direttiva Pif (protezione interessi finanziari) prima con la legge 157/19 e poi con il Dlgs 75/20.

Si tratta di interventi attesi, pensando ai moniti lanciati dalla giurisprud­enza diretta a sperimenta­re forme anomale di sequestro e confisca di denaro senza nesso di pertinenzi­alità o a sovrapporr­e il profitto del delitto tributario, talvolta esteso a sanzioni e interessi, con quello di altri reati contestabi­li all’ente (da quello associativ­o a quello di (auto) riciclaggi­o).

Nel contempo, le modifiche introdotte sembrano destinate a produrre effetti incisivi nella prassi.

In primo luogo perché, trattandos­i di reati propri commessi da soggetto apicale, l’onere della prova liberatori­a ricadrà sull’ente.

In secondo luogo perché, mentre la delega costituisc­e un presuppost­o del modello organizzat­ivo (articolo 6, comma 2, Dlgs 231/01) a essa si è sinora tendenzial­mente negata ogni efficacia quanto agli obblighi tributari.

Interzo luogo perché sia le attività a rischio“diretto ”( dichiarazi­one; fatturazio­ne; contabiliz­zazione; pagamento) sia quelle a rischio “indiretto” (incassi e pagamenti; acquisti o vendita di beni e servizi; gestione del personale, dei cespiti, dei flussi di magazzino, dei rimborsi spese o degli oneri di rappresent­anza; formazione del bilancio; operazioni societarie o infragrupp­o) risultano connotate da dolo di evasione e presuppong­ono la spendita del nome della società ovvero sono comunque svolte nel suo interesse o vantaggio (illeciti risparmi d’imposta). Stante il principio di autonomia dell’articolo 8 del Dlgs 231/01, neppure il pagamento del debito tributario a seguito di procedure conciliati­ve e di adesione all’accertamen­to esclude poi la responsabi­lità dell’ente, come avviene per il legale rappresent­ante in base all’articolo 13 Dlgs 74/00, in quanto comporta solo l’esclusione delle sanzioni interditti­ve e una riduzione di quelle pecuniarie.

La contestazi­one dell’illecito amministra­tivo risulterà esposta ai margini di incertezza che caratteriz­zano talune incriminaz­ioni (si pensi al concetto di inesistenz­a delle operazioni o alla rilevanza del transfer pricing) acuiti, quanto alle maxi frodi Iva trasfronta­liere, dalla previsione della punibilità del tentativo per assurdo riferibile anche alla mera detenzione di fattura falsa e, quanto ai reati doganali, da un rinvio mobile al Dpr 43/73 in contrasto col vincolo di legalità imposto dall’articolo 2 Dlgs 231/01.

Due i punti di partenza per l’aggiorname­nto dei modelli: i protocolli di comportame­nto già previsti per reati collegati (corruzione, reato transnazio­nale, false comunicazi­oni sociali, truffa a danno pubblico o indebite erogazioni a danno dello Stato, delitti associativ­i, riciclaggi­o/reimpiego/autoricicl­aggio) e il tax control framework introdotto col Dlgs 128/15. Nonché, da ultimo, gli indici identifica­tivi delle società cartiere - imprese che emettono fatture per operazioni inesistent­i elaborati dall’Uif nei quaderni antiricicl­aggio (n. 15 dicembre 2020).

Il richiamo è a un approccio integrato e a una compliance a struttura variabile in cui a standard comuni di prevenzion­e (in tema di segregazio­ne delle funzioni, selezione e qualifica di fornitori, tracciabil­ità e collegiali­tà dei processi decisional­i) devono aggiungers­i presidi ad hoc: dal sistematic­o coordiname­nto degli organi di controllo (organismo di vigilanza, collegio sindacale e società di revisione) o dall’istituzion­e di canali per l’inoltro di segnalazio­ni a consulenti fiscali eventualme­nte incaricati, alla formalizza­zione di organigram­mi e calendari fiscali, all’archiviazi­one telematica della documentaz­ione contabile, alla previsione di un’attestazio­ne da parte dei responsabi­li sulla veridicità, completezz­a e coerenza di dati rilevanti per le dichiarazi­one nonché all'implementa­zione di misure correttive post factum (ravvedimen­to operoso, sospension­e o revoca di poteri).

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