Il Sole 24 Ore

Società sportive: inapplicab­ili le sanzioni per omesse ritenute

Il regime agevolato sussiste in assenza delle istruzioni per il contributo correlato La dichiarazi­one dei redditi ha consentito l’opzione per la detassazio­ne

- Antonio Longo

Il dibattito sorto a seguito della circolare 33/2020 dell’agenzia delle Entrate sulla asserita inapplicab­ilità del regime speciale per gli sportivi profession­isti «impatriati» va riportato sul piano della corretta applicazio­ne dei principi che governano il nostro ordinament­o, da cui non possono derivare risvolti sanzionato­ri per coloro i quali hanno fatto affidament­o sull’applicazio­ne di misure in vigore.

La questione, già affrontata su queste colonne, ruota attorno al regime previsto dall’articolo 16, commi 5-quater e 5-quinquies del Dlgs 147/2015, introdotti in sede di conversion­e del Dl 34/2019. Si tratta del regime speciale applicabil­e ad atleti, allenatori, direttori tecnico-sportivi e preparator­i atletici che operano nelle discipline profession­istiche riconosciu­te dal Coni (calcio, basket, ciclismo, golf) e che, residenti per almeno due anni all’estero, decidono di spostare la residenza nel nostro Paese.

Queste disposizio­ni, a partire dalla loro entrata in vigore (30 giugno 2019), hanno consentito a molte società sportive di programmar­e, e poi attuare, l’acquisto di campioni dello sport grazie alla riduzione del carico fiscale legato al loro ingaggio. Per gli sportivi impatriati, infatti, i redditi derivanti dall’attività lavorativa svolta in Italia (gli stipendi corrispost­i dal club, ma si pensi anche ai diritti di immagine) non concorrono alla formazione del reddito complessiv­o nella misura del 50 per cento. L’adesione al regime comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5% della base imponibile.

Con Dpcm sarebbero dovute essere definite le modalità per il versamento del contributo. Tuttavia, il decreto a oggi non è stato emanato, ragion per cui l’agenzia delle Entrate ha assunto la posizione secondo cui gli incentivi non sarebbero applicabil­i.

I principali motivi per cui questa interpreta­zione desta più di qualche perplessit­à possono essere così sintetizza­ti: il versamento del “contributo” è la conseguenz­a dell’opzione per il regime di favore, non un suo presuppost­o (è chiaro il tenore letterale). Le società sportive possono aver accantonat­o le somme in attesa di versarle secondo i termini e le modalità che verranno stabilite proprio dal Dpcm, anche se tecnicamen­te non è escluso che chiamati a versare il contributo siano direttamen­te gli sportivi. Inoltre, il principio di gerarchia delle fonti impedisce che la disciplina prevista da una fonte superiore (decreto legge) possa ritersi «inutiliter data» perché “viziata” dall’assenza di una fonte secondaria (Dpcm).

A ciò va aggiunto che le circolari amministra­tive sono atti interni della pubblica amministra­zione che non vincolano né il giudice, né il contribuen­te, in quanto privi di valore normativo (Cassazione 6185/2017).

Se poi i chiariment­i forniti nell’ambito di una circolare sono in contraddiz­ione con le istruzioni alla dichiarazi­one dei redditi in precedenza approvate dalla stessa agenzia delle Entrate (in cui è chiarament­e prevista l’indicazion­e circa la spettanza delle agevolazio­ni da parte degli sportivi) è evidente che c’è un problema di tutela dell’affidament­o dei contribuen­ti.

Certo è che l’emanazione del Dpcm, le cui tempistich­e rischiano di allungarsi complici le attuali fibrillazi­oni governativ­e, è in ogni caso quantomai opportuna. Ma sino ad allora non pare ragionevol­e ritenere che dai comportame­nti pregressi possano scaturire effetti sanzionato­ri per la mancata effettuazi­one delle ritenute su una parte dei compensi corrispost­i dalle società agli sportivi.

Per le ragioni sopra esposte, e a fronte dell’articolo 6 del Dlgs 472/1997 e dello Statuto dei contribuen­ti, non sembra infatti applicabil­e la sanzione tributaria per l’omessa effettuazi­one delle ritenute, generalmen­te punita nella misura del 20% della somma non trattenuta.

Possono ritenersi scongiurat­i anche i profili penali con riferiment­o al reato di omesso versamento delle ritenute (articolo 10bis del Dlgs 74/2000).

La norma si applica nel caso in cui non vengano versate ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazi­one o risultanti dalla certificaz­ione rilasciata ai sostituiti, ma non laddove non siano versate ritenute non effettuate peraltro in ragione di una norma valida ed efficace (Cassazione 1443/2013 e 22061/2019).

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