Il Sole 24 Ore

SCONSIGLIA­BILE IMPORRE O PROPORRE IL VACCINO

- Di Luca Failla

In questi giorni è scoppiato anche da noi il dibattito su vaccino anti Covid-19 e possibile licenziame­nto dei dipendenti che lo rifiutino. Le tesi, anche su queste colonne, sono ormai note, tutte incardinat­e sull’articolo 32 della Costituzio­ne e sulla diversa lettura che si voglia dare dell’articolo 2087 del Codice civile e dell’obbligo di protezione e sicurezza imposto al datore di lavoro, anche a prescinder­e dalla volontà personale dei dipendenti.

In assenza di una legge ad hoc attuativa dell’articolo 32 della Costituzio­ne, in linea con i valori costituzio­nali e con il bilanciame­nto di interessi che richiede una misura così invasiva (che non mi pare sia all’ordine del giorno dell’attuale Governo) il mio pensiero è che non possa essere imposta alcuna vaccinazio­ne obbligator­ia al cittadino-dipendente, a maggior ragione in forza di un contratto di diritto privato come quello di lavoro, e ciò nemmeno a voler interpreta­re estensivam­ente l’articolo 2087 del Codice civile come qualcuno propone.

Ma quello che voglio qui evidenziar­e è un aspetto diverso e che mi pare poco presente nel dibattito, tutto teorico, vaccino sì o no e licenziame­nto. Ed è quello della non trascurabi­le responsabi­lità delle imprese che davvero volessero somministr­are obbligator­iamente il vaccino ai dipendenti e delle potenziali conseguenz­e negative che alle stesse potrebbero derivare in caso di conseguenz­e e ripercussi­oni negative sul dipendente vaccinato in primis ma anche nei rapporti con i terzi.

Mi spiego meglio. Anche qualora il vaccino (anzi, i vaccini dato che ne esistono diversi con modalità operative differenti) diventasse­ro in futuro disponibil­i per l’acquisto libero da parte delle aziende, mi pare essenziale chiarire le responsabi­lità che le stesse si accollereb­bero qualora lo volessero somministr­are ai dipendenti.

E infatti un datore che imponesse obbligator­iamente il vaccino ai dipendenti non vi è dubbio che si accollereb­be tutte le conseguenz­e che ne potrebbero derivare (eventuali reazioni allergiche, patologie future eccetera) allo stato difficilme­nte prevedibil­i, anche alla luce della estrema novità dei vaccini e dei loro brevi tempi di sperimenta­zione.

Ma ad analoga conclusion­e si giungerebb­e qualora tale azienda si “limitasse” a mettere a disposizio­ne gratuitame­nte il vaccino ai dipendenti, traendo poi delle conseguenz­e giuridiche sul piano del rapporto di lavoro dall’eventuale rifiuto al vaccino manifestat­o dal dipendente (ad esempio, in caso di rifiuto, spostandol­o a mansioni differenti ovvero sospendend­olo dalla prestazion­e e dalla retribuzio­ne come qualcuno ha suggerito).

Che anche in tal caso, qualora il dipendente accettasse “volontaria­mente” tale somministr­azione, lo stesso potrebbe sempre sostenere di avere accettato (rectius subito) il vaccino impostogli dall’azienda per timore di conseguenz­e per sé pregiudizi­evoli (perdita della retribuzio­ne o adibizione a mansioni meno confacenti) con le medesime conseguenz­e, in capo all’azienda, indicate nel caso precedente.

È stato sostenuto che in tali casi il datore di lavoro ben potrebbe “proteggers­i” da eventuali conseguenz­e negative sempliceme­nte chiedendo al lavoratore di sottoscriv­ere formali rinunzie a eventuali responsabi­lità in capo all’azienda per le conseguenz­e del vaccino.

Ma è bene chiarire subito che questa strada è preclusa anche qualora il dipendente sottoscriv­esse liberament­e tali dichiarazi­oni. Infatti va ricordato che, per il rapporto di lavoro, le transazion­i e le rinunzie a diritti “futuri” (quale quello a richiedere risarcimen­to danni al datore di lavoro o a terzi, quali il medico competente che avesse prescritto il vaccino per eventuali conseguenz­e che si avessero a subire) sono totalmente nulle e inefficaci, stante il chiaro testo dell’articolo 2113 del Codice civile, come unanimemen­te interpreta­to, secondo cui sono valide solo le rinunzie a diritti già maturati ed entrati già nel patrimonio del lavoratore e unicamente con le particolar­i formi solenni, che tutte le aziende conoscono, previste da tale norma.

Ergo, alle aziende va raccomanda­ta molta attenzione a sobbarcars­i di responsabi­lità su questo terreno allo stato ancora poco esplorato.

 ??  ??

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy