Il Sole 24 Ore

Facebook, in campo i garanti nazionali per violazioni dati

Per l’Avvocato generale la competenza non è solo dell’Authority capofila

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Spazio anche alle Authority nazionali per contrastar­e l’invadenza dei social network nella gestione dei dati. Le conclusion­i dell’avvocato generale della corte Ue nella causa C-645/19 vanno in questa direzione escludendo che possa essere la sola Autorità capofila per la protezione dei dati (quella del paese di stabilimen­to della società) a potere intervenir­e.

Nella controvers­ia in discussion­e, l’autorità per la protezione dei dati del Belgio ha chiesto di imporre a Facebook di cessare, per tutti gli utenti stabiliti in Belgio, di collocare, senza il loro consenso, determinat­i cookie sul dispositiv­o utilizzato quando navigano su una pagina internet nel dominio Facebook.com o quando si ritrovano sul sito Internet di un terzo; a Facebook va inoltre impedito di raccoglier­e dati in modo eccessivo mediante social plugin e pixel su siti internet di terzi. Infine l’autorità belga chiede la distruzion­e di tutti i dati personali ottenuti attraverso cookie e social plugin, per ogni utente di internet stabilito in Belgio.

Facebook Belgium, unica società rispetto alla quale la Corte d’appello di Bruxelles ha affermato la propria competenza, ha però sostenuto che, sulla base del Rgpd (Regolament­o generale sulla protezione dati), solo l’autorità per la protezione dei dati dello Stato dello stabilimen­to principale di Facebook nell’Unione europea, l’Irish data protection commission (Commission­e irlandese per la protezione dei dati), è autorizzat­a ad agire in sede giudiziale nei confronti di Facebook per violazioni del Rgpd in relazione al trattament­o transfront­aliero dei dati.

In primo luogo, sottolinea­no le conclusion­i, è certo vero che, sulla base del Rgpd, emerge che l’autorità capofila per la protezione dei dati ha una competenza generale in materia di trattament­o transfront­aliero dei dati, compresa l’azione in giudizio per violazione del Regolament­o stesso, e che, implicitam­ente, le altre autorità per la protezione dei dati interessat­e dispongono di un potere di intervento in questo senso più limitato.

Tuttavia, per l’Avvocato generale, l’autorità capofila per la protezione dei dati non può essere considerat­a l’unico organo incaricato dell’applicazio­ne del Rgpd in situazioni transfront­aliere e deve cooperare strettamen­te con le altre autorità per la protezione dei dati interessat­e, il cui contributo è determinan­te in quest’ambito.

Più in particolar­e, le autorità nazionali per la protezione dei dati, anche quando non agiscono in qualità di autorità capofila, possono comunque proporre azioni dinanzi alle autorità giurisdizi­onali del loro rispettivo Stato membro in caso di trattament­o transfront­aliero in varie situazioni. Le conclusion­i le dettaglian­o, ammettendo l’intervento quando le autorità nazionali per la protezione dei dati 1) agiscono al di fuori dell’ambito di applicazio­ne materiale del Rgpd; 2) quando indagano sul trattament­o transfront­aliero dei dati effettuato da autorità pubbliche, nell’interesse pubblico, nell'esercizio di pubblici poteri o da parte di titolari del trattament­o che non sono stabiliti nell’Unione; 3) se adottano misure urgenti o intervengo­no dopo la decisione dell’autorità capofila per la protezione dei dati di non trattare un caso.

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