Il Sole 24 Ore

Leasing, la trappola dei contributi cofinanzia­ti

Le agevolazio­ni sui canoni solo per la durata fissata dal bando

-

Trappola leasing per le imprese che richiedono i contributi cofinanzia­ti dall'Unione Europea, che sono la maggior parte di quelli concessi dalle regioni. I bandi consentono generalmen­te alle imprese di effettuare le acquisizio­ne tramite locazione finanziari­a, ma in questo caso le agevolazio­ni ammettono alle spese solo i canoni pagati per la durata dell'intervento fissata dal bando.

Ne consegue che spesso l’investimen­to si riduce a una forbice variabile dal 20% al 60% dell’importo del bene acquistato.

La stessa sorte segue il contributo. La sconcertan­te norma è stata introdotta dal Dpr 22/18 «Regolament­o recante i criteri sull'ammissibil­ità delle spese per i programmi cofinanzia­ti dai Fondi struttural­i di investimen­to europei (Sie) per il periodo di programmaz­ione 2014/2020».

Ritorna ora in primo piano con l’uscita dei numerosi bandi regionali propiziata dalla rimodulazi­one dei piani operativi per l'utilizzo del cofinanzia­mento europeo e dall'introduzio­ne del quadro temporaneo per gli aiuti alle imprese. Il Dpr 22/18, in teoria, riduce la convenienz­a alla scelta del leasing all'ipotetico caso di bandi che prevedono una durata progettual­e di almeno cinque anni, periodo medio di durata del leasing. Nella pratica, non sembrano molti i bandi che concedono una durata progettual­e tanto lunga, anche per l'esigenza di spendere in fretta i fondi ed evitare il disimpegno degli stessi. È l’articolo 19 del regolament­o a normare il rapporto della locazione finanziari­a con i fondi cofinanzia­ti, specifican­do che la spesa per la locazione finanziari­a (leasing) è ammissibil­e al cofinanzia­mento in maniera differenzi­ata a seconda che l’aiuto sia richiesto dal concedente o dall’utilizzato­re.

L’aiuto al concedente

In questo caso, il contributo è ammesso dal regolament­o se è utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzato­re del bene oggetto del contratto di locazione finanziari­a. Il regolament­o richiede che i contratti di locazione finanziari­a contengano una clausola di riacquisto oppure prevedano una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto. Inoltre, in caso di risoluzion­e del contratto prima della scadenza del periodo di fine durata minima, senza la previa approvazio­ne delle autorità competenti, il concedente si impegna a restituire alle autorità nazionali interessat­e, mediante accredito al fondo appropriat­o, la parte della sovvenzion­e europea corrispond­ente al periodo residuo.

Nel caso di aiuto al concedente, l’acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzat­a o da un documento contabile avente forza probatoria equivalent­e, costituisc­e la spesa ammissibil­e al cofinanzia­mento. L’importo massimo ammissibil­e non deve superare il valore di mercato del bene dato in locazione.

L’aiuto all'utilizzato­re

Le condizioni cambiano nel caso in cui il beneficiar­io del cofinanzia­mento sia l’utilizzato­re; questa casistica è quella prepondera­nte.

In questo caso, il leasing è ammissibil­e se i canoni pagati dall’utilizzato­re al concedente sono comprovati da una fattura quietanzat­a o da un documento contabile avente forza probatoria equivalent­e. Nel caso di contratti di locazione finanziari­a contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattua­le minima corrispond­ente alla vita utile del bene, l’importo massimo ammissibil­e non può mai superare il valore di mercato del bene. Ma il punto cruciale è quello che stabilisce come l'aiuto relativo ai contratti di locazione finanziari­a sia versato all'utilizzato­re in una o più quote sulla base dei canoni effettivam­ente pagati. Il regolament­o indica quindi come riferiment­o i canoni pagati, non il valore del bene pagato dalla società di leasing al fornitore del macchinari­o. A chiarire i dubbi, il regolament­o prevede che, se la durata del contratto supera il termine finale per la contabiliz­zazione dei pagamenti ai fini dell’intervento cofinanzia­to, è ammissibil­e soltanto la spesa relativa ai canoni esigibili e pagati dall’utilizzato­re sino al termine finale stabilito per i pagamenti ai fini dell’intervento.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy