L’estensione strutturale degli ammortizzatori non può essere addebitata nei fatti ai giovani
una misura che scimmiotta la condizionalità propria degli ammortizzatori strutturali ma che rischia di risolversi in una inutile complicazione (e forse spreco di risorse, che non è ben chiaro se verranno messe a disposizione dalle Regioni), tenuto conto della entità e durata limitata del trattamento (l’Iscro non può eccedere i sei mesi e può essere richiesta una sola volta nel triennio).
Insomma, è da sperare che l’Iscro non rappresenti una sorta di anticipazione dell’ammortizzatore universale per i lavoratori autonomi, da più parti invocato e previsto anche dalla Commissione tecnica ministeriale per la riforma degli ammortizzatori sociali.
Un’eventuale revisione di carattere strutturale dell’ambito di applicazione degli ammortizzatori sociali oltre il lavoro subordinato (articolo 35 della Costituzione) non necessariamente impone una parificazione dei sistemi di protezione sociale per il lavoro autonomo e per il lavoro subordinato.
A monte c’è la questione se il sostegno al lavoro autonomo, più che sotto forma di sussidio o integrazione temporanea del reddito, non debba essere realizzato piuttosto mediante l’aiuto strutturale all’iniziativa economica e professionale, per promuovere la produzione di ricchezza e non soltanto redistribuirla. Anche per contrastare la caduta progressiva dell’ingresso dei giovani nel lavoro autonomo e professionale (evidenziato dal Rapporto sul mercato del lavoro 2020 del Cnel).
Se si vuole proseguire sulla strada della estensione degli ammortizzatori sociali al lavoro autonomo, però, non si può eludere in via preliminare la questione di come definire quella situazione di “debolezza” del lavoro autonomo che giustifica l’intervento dello Stato sociale (articolo 38 della Costituzione). Il concetto di dipendenza economica del lavoro autonomo non è ancora definito dalla legge. Mentre ad oggi è stato adottato il diverso criterio della debolezza contrattuale per estendere le tutele proprie del lavoro subordinato ai collaboratori eterorganizzati dal committente.
E poi non si può ragionare dell’estensione strutturale degli ammortizzatori senza affrontare il nodo del finanziamento della maggiore tutela che, per come è attualmente configurato il funzionamento del welfare italiano, nel medio lungo termine richiede ai giovani i sacrifici maggiori.