6 Contributo zone rosse
Agli operatori che svolgono come attività prevalente una di quelle incluse nell’allegato 2 del decreto Ristori-bis (tra cui le attività di retail del settore moda) e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in una “zona rossa”, spetta un contributo a fondo perduto, calcolato secondo le percentuali riportate nella medesima tabella e con applicazione delle disposizioni dettate dall’articolo 1, commi da 3 a 11, del decreto “Ristori”, Dl 137/20. Per i soggetti che non avevano percepito il precedente contributo del decreto Rilancio, l’indennizzo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza. Posto che per accedere al beneficio è richiesto il domicilio fiscale o la sede operativa in una “zona rossa ”, si ritiene che una società con domicilio fiscale scale (( sedese delegale) legale) iinnuunanarreg ioneegi on enn onon ““rossa ”,rossa ”, mm a a con vari punti vendita in regioni “rosse” possa chiedere il contributo limitatamente alle differenze di fatturato e corrispettivi dei punti vendita ubicati in “zone rosse”, risultanti dalla visura camerale ed anche sede di lavoro di personale alle dipendenze della società. L'agenzia delle Entrate ha tuttavia inviato la seguente comunicazione: «Erogazione automatica maggiorazione zone rosse - Non effettuata per domicilio non appartenente alla regione per la quale sono previsti i ristori». Come va interpretata? Come deve agire ora il contribuente?
Al momento mancano chiarimenti in merito alla questione giustamente posta. L'articolo 1-bis della legge 176/20 riconosce il diritto al contributo a fondo perduto “Ristori” ai soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa in zone “rosse”.
Non è dato però sapere come si debbano regolare i soggetti “multi-punto” e in particolare chi si trova in situazioni analoghe al caso segnalato (domicilio fiscale in zona non “rossa” e sede operativa in “zona rossa”). A parere di chi scrive il contributo in questi casi dovrebbe spettare stante il fatto che l’articolo 1-bis parla di “domicilio fiscale o la sede operativa”. Sul punto sono auspicabili chiarimenti da parte delle Entrate.