Il Sole 24 Ore

Trasporto su acqua, Iva al 22% con altri servizi

- Benedetto Santacroce

Solo il mero trasporto di persone per vie d’acqua può fruire delle aliquote agevolate Iva. Al contrario, se al trasporto si aggiunge, con un unico corrispett­ivo e da un unico prestatore un servizio di somministr­azione o altri servizi turistici ricreativi l’aliquota è del 22 per cento.

La risoluzion­e 8/ E/ 2021 torna sul tema delle minicrocie­re che abbinano servizi di trasporto con altri servizi e con maggiore dovizia di particolar­i e in riferiment­o ad una casistica più ampia di quanto aveva fatto con la risposta 225/ E/ 2019, specifica in modo tassativo che il trattament­o al 22% è determinat­o dal fatto che siamo in presenza di un servizio complesso in cui non è possibile il frazioname­nto dei servizi, ma va considerat­o nella sua globalità. L’Agenzia, d’altro canto, esclude che nel caso di specie si possa parlare di un servizio principale e di uno o più servizi accessori. Per suffragare la sua tesi l’Agenzia riesamina la giurisprud­enza di legittimit­à nazionale ed europea. Proprio dalla ricostruzi­one giunge alla conclusion­e che la non imponibili­tà, ovvero le aliquote ridotte del 5 e del 10 % possono trovare applicazio­ne nelle ipotesi in cui il servizio reso si traduca effettivam­ente nel solo « mero trasporto » . Quanto invece al trattament­o da riservare alle « prestazion­i complesse » deve trovare applicazio­ne, quale servizio generico, l’aliquota del 22 per cento.

Alle prestazion­i complesse non si possono applicare le aliquote agevolate

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