Trasporto su acqua, Iva al 22% con altri servizi
Solo il mero trasporto di persone per vie d’acqua può fruire delle aliquote agevolate Iva. Al contrario, se al trasporto si aggiunge, con un unico corrispettivo e da un unico prestatore un servizio di somministrazione o altri servizi turistici ricreativi l’aliquota è del 22 per cento.
La risoluzione 8/ E/ 2021 torna sul tema delle minicrociere che abbinano servizi di trasporto con altri servizi e con maggiore dovizia di particolari e in riferimento ad una casistica più ampia di quanto aveva fatto con la risposta 225/ E/ 2019, specifica in modo tassativo che il trattamento al 22% è determinato dal fatto che siamo in presenza di un servizio complesso in cui non è possibile il frazionamento dei servizi, ma va considerato nella sua globalità. L’Agenzia, d’altro canto, esclude che nel caso di specie si possa parlare di un servizio principale e di uno o più servizi accessori. Per suffragare la sua tesi l’Agenzia riesamina la giurisprudenza di legittimità nazionale ed europea. Proprio dalla ricostruzione giunge alla conclusione che la non imponibilità, ovvero le aliquote ridotte del 5 e del 10 % possono trovare applicazione nelle ipotesi in cui il servizio reso si traduca effettivamente nel solo « mero trasporto » . Quanto invece al trattamento da riservare alle « prestazioni complesse » deve trovare applicazione, quale servizio generico, l’aliquota del 22 per cento.
Alle prestazioni complesse non si possono applicare le aliquote agevolate