Il Sole 24 Ore

Bonus affitti, meno vincoli su utilizzo e cessione

- — Nicola Cavalluzzo — Franco Roscini Vitali Anna Abagnale — Gian Paolo Ranocchi — Francesco Paolo Fabbri — Marco Piazza — Marco Magrini

Le risposte degli esperti del Sole 24 Ore

Seconda puntata delle risposte degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti inviati dai partecipan­ti a Telefisco

Ammortamen­ti 7 Sospension­e in bilancio

Alla luce della nuova disposizio­ne è possibile sospendere gli ammortamen­ti in bilancio del 100% e non fare alcuna deduzione fiscale?

Come regola l’ ammortamen­to, per essere deducibile fiscalment­e, deve essere imputatoa conto economico: in pratica non èammesso dedurre fiscalment­e l’ ammortamen­to di un bene in assenza della rilevazion­e nel conto economico.

Nei documenti di prassi è stato chiarito che i coefficien­ti del Dm 31 dicembre 1988 sono il limite massimo deducibile fiscalment­e per ogni anno: la minor quota eventualme­nte calcolata è recuperabi­le integralme­nte negli esercizi successivi. Pertanto è possibile sospendere nel 2020 fino al 100% dell’ ammortamen­to senza essere obbligati a dedurlo in dichiarazi­one.

8 Quando effettuare la deduzione

Se beneficio della sospension­e degli ammortamen­ti in bilancio per l’ anno 2020 sono obbligato a dedurre fiscalment­e la quota non imputata a conto economico o posso effettuare la deduzione quando recupererò l’ ammortamen­to sospeso?

Su quest’ultimo punto, sembrerebe­be di no, anche dal tenore della risposta data dall’agenzia delle Entrate a un quesito di Telefisco. ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 30 gennaio). Si suggerisce di non seguire il comportame­nto ipotizzato nel quesito.

Iva 9 Commission­i bancarie in Uk

Vorrei gentilment­e sapere come trattare le commission­i sul pos Sumup che ha sede in Gran Bretagna dal 2021.

Le commission­i pagate a una società Uk da un soggetto passivo italiano per il servizio Pos sono servizi generici territoria­lmente rilevanti ai fini Iva in Italia ain base all’articolo 7- ter Dpr 633/ 1972 ( esenti da Iva). Si veda la risposta a interpello 91 del 2020 dell’agenzia delle Entrate.

Ristori 10 Bonus affitti, canoni nel 2021

Cessione al locatore del credito di imposta ( bonus affitti) di dicembre pagato a gennaio. Nel caso in cui vengano pagati a gennaio 2021 gli affitti relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il contribuen­te matura il diritto al credito? Ed è ancora possibile cedere il credito al locatore? E lo stesso potrà compensare il credito fino al 31 dicembre 2021?

In conseguenz­a delle risposte fornite dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021 possiamo affermare che le risposte ai quesiti poste dal lettore sono positive, ovviamente fermo restando il rispetto dei requisiti necessari per maturare legittimam­ente il credito in questione.

Rivalutazi­oni 11 Rinnovo delle licenze

Ho iscritto a libro cespiti ( distintame­nte) licenza tabacchi e rinnovo licenza. È possibile rivalutare entrambi i beni o solo il titolo originario, ovvero la licenza e non anche il rinnovo?

Occorre notare che nella circolare 14/ E /2017, sulla rivalutazi­one dei beni d’ impresa e delle partecipaz­ioni ex articolo 1, commi da 556 a 563 della legge 232/2016, l’ agenzia delle Entratesi esprimeva( al paragrafo 1–« Ambito oggettivo », pagina 4) includendo trai« beni immaterial­i ri valutabili» anche le licenze. Questo, tuttavia, senz aspecifica rese la possibilit­à di ridetermin­arne il valore valesse esclusivam­ente perle licenze“in senso stretto” oppure, eventualme­nte, anche perle spese di rinnovo– relative alle licenze stesse–capitalizz­ate nello Stato patrimonia­le. Va in ogni caso rilevato che, sulla base di quanto previsto dal “nuovo” comma 8- bis dell’articolo 110 del Dl 104/ 2020 ( così come introdotto dall’articolo 1, comma 83, della legge 178/2020), è possibile rivalutare–riconoscen­do, inoltre,ta levalo re anche aif in ifiscali–sia l’ avviamento chele« alt reattività immaterial­i» comunque risultanti dal bilancio dell’ esercizio( incorso al 31 dicembre 2019). Per questo motivo, nel caso ines a mesi ritiene che anche le spese di rinnovo della licenza, capitalizz­ate e appositame­nte( nonché distintame­nte) iscritte a libro cespiti–quindi, presumibil­mente, anche in bilancio–possano formare oggetto di rivalutazi­one.

12 Fabbricati e aree rivalutabi­li

In bilancio ho iscritto separatame­nte un fabbricato e l’area su cui insiste per la percentual­e del 30%. L’importo della rivalutazi­one lo devo attribuire in proporzion­e anche all’area o lo posso attribuire solo al fabbricato? La perizia esprime una valutazion­e complessiv­a dell’immobile.

La rivalutazi­one disciplina­ta dall’articolo 110 del Dl 14 agosto 2020 n. 104, a differenza delle precedenti norme analoghe, può essere effettuata distintame­nte per ciascun bene ( e non obbligat ori amente per categorie omogenee), come espressame­nte previsto dal comma 2 della disposizio­ne ci t ata. Di conseguenz­a, i l contribuen­te può scegliere se rivalutare il solo fabbricato o l a sola area o entrambi i beni. Peraltro, anche con riferiment­o alle precedenti rivalutazi­oni, si presentava­no l e medesime alternativ­e, poiché i l fabbricato e l ’ area appartengo­no, comunque, a categorie di beni differenti. A tal proposito, l ’ agenzia delle Entrate ha confermato, nella circolare n. 14/ E del 27 aprile 2017 ( coerenteme­nte con quanto già precisato nelle circolari n. 13/ E del 4 giugno 2014 e n. 11/ E del 19 marzo 2009) che, in ogni caso, occorre necessar i amente i ndividuare distinti valori, r i f eribili al fabbricato e all’area. In merito, si rammenta che i l valore attribuito ai singoli beni i n esito alla rivalutazi­one non può i n nessun caso essere superiore al valore di mercato degli stessi o al maggior valore che può essere attribuito agli stessi i n base all a valutazion­e della capacità produttiva e della possibilit­à di utili zzazione economica dell’i mpresa ( articolo 6 del Dm 13 aprile 2001 n. 162, ri chiamato dal comma 7 dell ’ articolo 110 del Dl 104/ 2020).

Scontrini 13 Errata trasmissio­ne corrispett­ivi

Un contribuen­te con volume d’affari inferiore a 400mila euro, che ha attivato il registrato­re di cassa telematico il 20 gennaio 2021, pur essendo obbligato dal 1° gennaio 2021, può continuare a usare la soluzione transitori­a attraverso la procedura presente sul sito delle Entrate, per trasmetter­e i corrispett­ivi giornalier­i dal 1° al 19 gennaio 2021?

Per i contribuen­ti che nel 2020 emettevano scontrini e ricevute fiscali, salvo quelli esonerati in base al Dm 10 maggio 2019, dal 1° gennaio 2021 scatta l’ obbligo di memorizzaz­ione e invio telematico dei corrispett­ivi senza poter più fruire del periodo transitori­o con moratoria delle sanzioni. Fra l’ altro la legge di Bilancio 2021 ha anche modificato­le norme sanzionato­rie perle omissioni del rilascio del documento commercial­e con il Registrato­re telematico che determinal­a fase della memorizzaz­ione corrispond­ente al momento di effettuazi­one dell’operazione acui consegue la trasmissio­ne telematica. La moratoria( articolo 2, comma 6- ter,d el Dlgs 127/ 2015) era prevista per gli operatori non tenuti all’avvio della trasmissio­ne telematica del 1° luglio 2019, avendo dichiarato un volume d’ affari per il periodo di imposta 2018, inferiore a 400 mila euro. L’ estensione della moratoria ha interessat­o infatti quegli opera toriche, originaria­mente obbligati da inizio 2020 alla memorizzaz­ione elettronic­a e alla trasmissio­ne telematica dei corrispett­ivi, non si erano ancora adeguati, non essendosi dotati per tempo di RT odi Server RT dando loro tempo fino al 31 dicembre 2020 per farlo alla condizione di provvedere all’ invio telematico dei corrispett­ivi attraverso la procedura sul sito dell’agenzia delle Entrate. Dal 1° gennaio 2021 il comportame­nto omissivo o tardivo comporta l’ applicazio­ne delle sanzioni relative.

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