Bonus affitti, meno vincoli su utilizzo e cessione
Le risposte degli esperti del Sole 24 Ore
Seconda puntata delle risposte degli esperti del Sole 24 Ore ai quesiti inviati dai partecipanti a Telefisco
Ammortamenti 7 Sospensione in bilancio
Alla luce della nuova disposizione è possibile sospendere gli ammortamenti in bilancio del 100% e non fare alcuna deduzione fiscale?
Come regola l’ ammortamento, per essere deducibile fiscalmente, deve essere imputatoa conto economico: in pratica non èammesso dedurre fiscalmente l’ ammortamento di un bene in assenza della rilevazione nel conto economico.
Nei documenti di prassi è stato chiarito che i coefficienti del Dm 31 dicembre 1988 sono il limite massimo deducibile fiscalmente per ogni anno: la minor quota eventualmente calcolata è recuperabile integralmente negli esercizi successivi. Pertanto è possibile sospendere nel 2020 fino al 100% dell’ ammortamento senza essere obbligati a dedurlo in dichiarazione.
8 Quando effettuare la deduzione
Se beneficio della sospensione degli ammortamenti in bilancio per l’ anno 2020 sono obbligato a dedurre fiscalmente la quota non imputata a conto economico o posso effettuare la deduzione quando recupererò l’ ammortamento sospeso?
Su quest’ultimo punto, sembrerebebe di no, anche dal tenore della risposta data dall’agenzia delle Entrate a un quesito di Telefisco. ( si veda « Il Sole 24 Ore » del 30 gennaio). Si suggerisce di non seguire il comportamento ipotizzato nel quesito.
Iva 9 Commissioni bancarie in Uk
Vorrei gentilmente sapere come trattare le commissioni sul pos Sumup che ha sede in Gran Bretagna dal 2021.
Le commissioni pagate a una società Uk da un soggetto passivo italiano per il servizio Pos sono servizi generici territorialmente rilevanti ai fini Iva in Italia ain base all’articolo 7- ter Dpr 633/ 1972 ( esenti da Iva). Si veda la risposta a interpello 91 del 2020 dell’agenzia delle Entrate.
Ristori 10 Bonus affitti, canoni nel 2021
Cessione al locatore del credito di imposta ( bonus affitti) di dicembre pagato a gennaio. Nel caso in cui vengano pagati a gennaio 2021 gli affitti relativi ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il contribuente matura il diritto al credito? Ed è ancora possibile cedere il credito al locatore? E lo stesso potrà compensare il credito fino al 31 dicembre 2021?
In conseguenza delle risposte fornite dall’agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2021 possiamo affermare che le risposte ai quesiti poste dal lettore sono positive, ovviamente fermo restando il rispetto dei requisiti necessari per maturare legittimamente il credito in questione.
Rivalutazioni 11 Rinnovo delle licenze
Ho iscritto a libro cespiti ( distintamente) licenza tabacchi e rinnovo licenza. È possibile rivalutare entrambi i beni o solo il titolo originario, ovvero la licenza e non anche il rinnovo?
Occorre notare che nella circolare 14/ E /2017, sulla rivalutazione dei beni d’ impresa e delle partecipazioni ex articolo 1, commi da 556 a 563 della legge 232/2016, l’ agenzia delle Entratesi esprimeva( al paragrafo 1–« Ambito oggettivo », pagina 4) includendo trai« beni immateriali ri valutabili» anche le licenze. Questo, tuttavia, senz aspecifica rese la possibilità di rideterminarne il valore valesse esclusivamente perle licenze“in senso stretto” oppure, eventualmente, anche perle spese di rinnovo– relative alle licenze stesse–capitalizzate nello Stato patrimoniale. Va in ogni caso rilevato che, sulla base di quanto previsto dal “nuovo” comma 8- bis dell’articolo 110 del Dl 104/ 2020 ( così come introdotto dall’articolo 1, comma 83, della legge 178/2020), è possibile rivalutare–riconoscendo, inoltre,ta levalo re anche aif in ifiscali–sia l’ avviamento chele« alt reattività immateriali» comunque risultanti dal bilancio dell’ esercizio( incorso al 31 dicembre 2019). Per questo motivo, nel caso ines a mesi ritiene che anche le spese di rinnovo della licenza, capitalizzate e appositamente( nonché distintamente) iscritte a libro cespiti–quindi, presumibilmente, anche in bilancio–possano formare oggetto di rivalutazione.
12 Fabbricati e aree rivalutabili
In bilancio ho iscritto separatamente un fabbricato e l’area su cui insiste per la percentuale del 30%. L’importo della rivalutazione lo devo attribuire in proporzione anche all’area o lo posso attribuire solo al fabbricato? La perizia esprime una valutazione complessiva dell’immobile.
La rivalutazione disciplinata dall’articolo 110 del Dl 14 agosto 2020 n. 104, a differenza delle precedenti norme analoghe, può essere effettuata distintamente per ciascun bene ( e non obbligat ori amente per categorie omogenee), come espressamente previsto dal comma 2 della disposizione ci t ata. Di conseguenza, i l contribuente può scegliere se rivalutare il solo fabbricato o l a sola area o entrambi i beni. Peraltro, anche con riferimento alle precedenti rivalutazioni, si presentavano l e medesime alternative, poiché i l fabbricato e l ’ area appartengono, comunque, a categorie di beni differenti. A tal proposito, l ’ agenzia delle Entrate ha confermato, nella circolare n. 14/ E del 27 aprile 2017 ( coerentemente con quanto già precisato nelle circolari n. 13/ E del 4 giugno 2014 e n. 11/ E del 19 marzo 2009) che, in ogni caso, occorre necessar i amente i ndividuare distinti valori, r i f eribili al fabbricato e all’area. In merito, si rammenta che i l valore attribuito ai singoli beni i n esito alla rivalutazione non può i n nessun caso essere superiore al valore di mercato degli stessi o al maggior valore che può essere attribuito agli stessi i n base all a valutazione della capacità produttiva e della possibilità di utili zzazione economica dell’i mpresa ( articolo 6 del Dm 13 aprile 2001 n. 162, ri chiamato dal comma 7 dell ’ articolo 110 del Dl 104/ 2020).
Scontrini 13 Errata trasmissione corrispettivi
Un contribuente con volume d’affari inferiore a 400mila euro, che ha attivato il registratore di cassa telematico il 20 gennaio 2021, pur essendo obbligato dal 1° gennaio 2021, può continuare a usare la soluzione transitoria attraverso la procedura presente sul sito delle Entrate, per trasmettere i corrispettivi giornalieri dal 1° al 19 gennaio 2021?
Per i contribuenti che nel 2020 emettevano scontrini e ricevute fiscali, salvo quelli esonerati in base al Dm 10 maggio 2019, dal 1° gennaio 2021 scatta l’ obbligo di memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi senza poter più fruire del periodo transitorio con moratoria delle sanzioni. Fra l’ altro la legge di Bilancio 2021 ha anche modificatole norme sanzionatorie perle omissioni del rilascio del documento commerciale con il Registratore telematico che determinala fase della memorizzazione corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione acui consegue la trasmissione telematica. La moratoria( articolo 2, comma 6- ter,d el Dlgs 127/ 2015) era prevista per gli operatori non tenuti all’avvio della trasmissione telematica del 1° luglio 2019, avendo dichiarato un volume d’ affari per il periodo di imposta 2018, inferiore a 400 mila euro. L’ estensione della moratoria ha interessato infatti quegli opera toriche, originariamente obbligati da inizio 2020 alla memorizzazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi, non si erano ancora adeguati, non essendosi dotati per tempo di RT odi Server RT dando loro tempo fino al 31 dicembre 2020 per farlo alla condizione di provvedere all’ invio telematico dei corrispettivi attraverso la procedura sul sito dell’agenzia delle Entrate. Dal 1° gennaio 2021 il comportamento omissivo o tardivo comporta l’ applicazione delle sanzioni relative.