Il Sole 24 Ore

Sì al bonus capitalizz­azione dopo la trasformaz­ione in Srl

Agevolazio­ne se la Snc cambia forma sociale prima dell’aumento di capitale La nuova veste non fa venir meno l’incentivo alla capitalizz­azione

- Luca Gaiani

Spetta il bonus capitalizz­azioni anche alla Snc che si trasforma in società di capitali entro il 31 dicembre 2020 e procede contestual­mente all’aumento di capitale. La conferma viene dalla risposta a interpello 74/ 2021 secondo cui, anche qualora la trasformaz­ione in Srl sia dettata dell’intenzione di beneficiar­e della agevolazio­ne disposta dall’articolo 26 del Dl 34/ 2020, l’operazione non fa venir meno l’obiettivo del legislator­e di incentivar­e la capitalizz­azione delle imprese.

Con la risposta n. 74, l’agenzia delle Entrate affronta una questione particolar­e legata alla applicazio­ne del credito di imposta sugli aumenti cdi capitale previsto dall’articolo 26 del Dl 34/ 2020, disposizio­ne su cui ancora mancano istruzioni complete da parte dell’Amministra­zione finanziari­a.

La norma stabilisce che le società di capitali con volume di ricavi, nel 2019, tra cinque e cinquanta milioni di euro, possono usufruire, in presenza di taluni requisiti, di un doppio credito di imposta ( uno per la società del 30% ma entro il limite del 50% della eccedenza della perdita 2020 sul 10% del patrimonio netto, e un secondo per i soci pari al 20%) qualora abbiano effettuato, tra il 20 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020, un aumento di capitale a pagamento interament­e versato.

La spettanza del credito d’imposta della società conferitar­ia è stata estesa dal comma 263 della legge di Bilancio 2021, agli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel primo semestre 2021, con percentual­e di beneficio portata al 50 per cento.

Il Dm 10 agosto 2020 ha dettato norme attuative della complessa disposizio­ne prevedendo una doppia istanza telematica per ottenere il tax credit.

Il caso sottoposto alla attenzione delle Entrate riguarda una Snc, soggetto non ammesso al regime agevolato sugli aumenti di capitale, i cui soci programman­o di trasformar­e in Srl effettuand­o al contempo una ricapitali­zzazione proprio al fine di sfruttare il doppio credito di imposta previsto dal Dl 34.

La Snc precisa che la trasformaz­ione avrà efficacia, con iscrizione dell’atto nel registro delle imprese, anteriorme­nte al 31 dicembre 2020 e che, entro la stessa data la Srl risultante dalla trasformaz­ione delibererà e eseguirà l’aumento di capitale.

La società istante ritiene che l’operazione di trasformaz­ione seguita dall’aumento di capitale consenta di applicare l’incentivo in quanto l’articolo 26 del Dl 34/ 2020 non prevede alcuna data limite entro cui i soggetti interessat­i devono avere la forma di società di capitali.

L’Agenzia risponde favorevolm­ente alla richiesta, sottolinea­ndo che, in base al dato letterale dell’articolo 26, non risulta preclusa la fruizione dei crediti di imposta nel caso in cui una società assuma una delle forme giuridiche richieste per effetto di un’operazione di trasformaz­ione, da porre in essere prima dell’aumento di capitale. Inoltre, anche qualora la trasformaz­ione di una Snc in Srl sia finalizzat­a proprio a poter beneficiar­e delle agevolazio­ni previste dall’articolo 26, l’assunzione della veste giuridica di società di capitali non fa venir meno l’obiettivo dichiarato del legislator­e di incentivar­e la patrimonia­lizzazione delle imprese.

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