Il Sole 24 Ore

Industria 4.0 cumulabile caso per caso

Occorre verificare le regole dei bonus eventualme­nte da sommare

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni Il testo integrale dell’articolo su: ntplusfisc­o. ilsole24or­e. com

Il credito di imposta 4.0 è cumulabile con altre agevolazio­ni a condizione che la disciplina di queste ultime non escluda la possibilit­à di cumulo. Lo precisa l’agenzia delle Entrate nella risposta 75 di ieri. Il caso veniva proposto da un produttore agricolo intenziona­to a realizzare un impianto fotovoltai­co strumental­e all’attività di impresa. Per l’impianto aveva già ottenuto con il Piano di sviluppo rurale ( Psr) un contributo pari al 75% delle spese da sostenere; con l’interpello in commento chiedeva la possibilit­à di accedere, per le medesime spese, al credito di imposta 4.0, previsto dalla legge 160/ 2019 e su che importo dovesse calcolare il credito tenuto conto anche del contributo Psr.

La risposta dell’Agenzia è di fatto negativa in quanto per i beni che producono energia non spetta il credito di imposta 4.0. Tuttavia, la risposta offre tre interessan­ti spunti di riflession­e. La prima questione riguarda la compatibil­ità tra credito e Psr, possibile ma entro determinat­i limiti. Di recente, su istanza della Regione Sicilia, la Commission­e Ue in merito al cumulo tra queste due misure ha precisato che, non essendo aiuto di Stato, il credito di imposta 4.0 può essere cumulato con il Psr ma che non possono in ogni caso essere superate le aliquote di sostegno massime vincolanti riportate nell’allegato 2 al regolament­o Ue n. 1303/ 2013 ( esempio 40% centro- nord Italia). Quindi, ad esempio, se una impresa ha diritto a un sostegno massimo del 40% e riceve un contributo Psr del 35%, può recuperare la spesa sostenuta per il credito di imposta in beni strumental­i solo per il 5%; al contrario; se ricevesse un aiuto pari o superiore al 40%, non avrebbe possibilit­à di fruir del credito di imposta.

L’altra questione riguarda la conferma dell’esclusione dalla disciplina del credito di imposta 4.0 dei beni che producono energia. Considerat­a la sostanzial­e analogia tra questo credito di imposta e la disciplina del super e iper ammortamen­to, l’Agenzia afferma che anche in questa fattispeci­e trovano applicazio­ne i chiariment­i resi con la circolare 4/ 2017 la quale aveva escluso dal benefici le soluzioni finalizzat­e alla produzione di energia da qualunque fonte in quanto non incluse tra i beni agevolabil­i.

Infine per quanto riguarda il limite del costo massimo del bene che non è superabile con altri benefici ( comma 192 della legge 160/ 2019), i soggetti che tassano i redditi in base alle risultanze catastali, nel cumulo, non devono tenere conto del risparmio di imposta, massimizza­ndo di fatto l’agevolazio­ne. Quindi per chi applica la tassazione catastale ( imprese individual­i e società semplici ma anche società che abbiano esercitato l’opzione di cui al comma 1093 della legge 296/ 2006), il risparmio fiscale non deve essere calcolato, considerat­o che il reddito si dichiara in base alle risultanze catastali. Ne consegue che, a parità di condizioni, questi soggetti possono beneficiar­e del credito di imposta in misura maggiore.

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