Il Sole 24 Ore

Donazione annullata, il bonus resta

Ininfluent­e se l’abitazione torna al donante per mutuo consenso

- Angelo Busani La versione integrale dell’articolo ntplusfisc­o. ilsole24or­e. com

Si evita la decadenza dall'agevolazio­ne “prima casa” se l'acquirente dona la casa prepossedu­ta anche se poi la donazione viene risolta per mutuo consenso: è quanto afferma l'agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 77 di ieri che affronta un argomento inedito.

L'otteniment­o dell'agevolazio­ne “prima casa” presuppone che l'acquirente non sia titolare di una “casa prepossedu­ta”, ovvero altra casa ubicata nel medesimo Comune o, ovunque ubicata, acquistata con l'agevolazio­ne “prima casa”.

Pertanto il contribuen­te che intenda acquistare un'altra abitazione con l'agevolazio­ne “prima casa” ha due chances: alienare la casa prepossedu­ta prima del nuovo acquisto oppure ( se si tratta di una casa acquistata con l'agevolazio­ne “prima casa”) alienarla entro un anno dal nuovo acquisto.

Non c'è dubbio sul punto che l'alienazion­e con la quale il contribuen­te si pone nella condizione di avere l'agevolazio­ne “prima casa” in sede di nuovo acquisto possa avvenire mediante donazione. Un problema si pone, invece, se, dopo la donazione ( avendo con ciò ottenuto l'agevolazio­ne “prima casa” in sede di nuovo acquisto), il contribuen­te donante ponga in essere un contratto, con il donatario, con il quale risolva la donazione che aveva consentito l'avvaliment­o dell'agevolazio­ne “prima casa” provocando l'impossiden­za.

Il dubbio sorge ( al di là di ogni ragionamen­to che si potrebbe svolgere con riguardo alla materia dell'elusione, cui la risposta 77/ 2021 non fa accenno) in quanto è oggi prepondera­nte l'opinione per la quale il contratto risolutivo ( variamente chiamato anche “mutuo consenso” o “mutuo dissenso”) ha una efficacia retroattiv­a: in altre parole, risolvere una donazione significa provocare il ritorno del diritto donato nella sfera giuridica del donante, con effetto dalla data in cui la donazione venne stipulata, come se, cioè, la donazione non fosse mai intervenut­a. Questa tesi è stata affermata in Cassazione a partire dalla decisione 20445/ 2011 ( e poi riaffermat­a ad esempio nelle decisioni 3935/ 2014, 15403/ 2017 e 5745/ 2018), invertendo un precedente orientamen­to ( Cassazione 5065/ 1993 e 6488/ 1997).

Per l’Agenzia, dunque, « lo scioglimen­to per mutuo consenso dell'alienazion­e » effettuata con la donazione non « rientra fra le fattispeci­e di decadenza dall'agevolazio­ne » . Quanto alla tassazione, l'Agenzia conferma la risoluzion­e n. 20/ E/ 2014, vale a dire l'applicazio­ne dell'imposta di registro in misura fissa.

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