Moratoria prestiti a giugno con possibilità di rinuncia
Proroga automatica per le realtà già ammesse al 31 gennaio Da chiarire come si deve comportare chi è uscito dalla crisi di liquidità
La moratoria sui prestiti a favore delle imprese che hanno progetti di innovazione è stata prolungata fino al 30 giugno 2021, salvo che i soggetti non presentino una rinuncia scritta. Ma il modello da inviare a cura di chi vuole rinunciare alla proroga sembra poco coerente e apre molti dubbi. La circolare 28 gennaio 2021, n. 32572 pubblicata dal ministero dello Sviluppo economico, prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 della moratoria a valere sui finanziamenti agevolati a progetti di R& S. Questa scatta in automatico se l'impresa ha già presentato l'istanza per essere ammessa alla scadenza del 31 gennaio 2021. Solo le imprese che non hanno beneficiato della misura di sostegno devono presentare una esplicita richiesta entro il 30 giugno 2021. La circolare 32572 del Mise ammette alla moratoria le Pmi che hanno in corso esposizioni debitorie o restituzione rate per i progetti presentati a valere sui bandi del Fondo per la crescita sostenibile, del Fit e del Pia Innovazione. La circolare prevede che la proroga della moratoria, per i soggetti già ammessi fino al 31 gennaio 2021, operi automaticamente fino al 30 giugno senza alcuna formalità̀ e senza oneri aggiuntivi o aggravi di costi, ma nulla viene detto per i soggetti che sono nel frattempo usciti dalla crisi di liquidità. Viene solo previsto un modello per la « rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiaria, da far pervenire al soggetto gestore/ finanziatore entro il termine del 31 marzo 2021 ( Mod. DSAN- allegato 1) » , da cui emergono i dubbi. La moratoria opera per i soggetti che hanno già presentato un'istanza, autocertificata in base all'articolo 47 Dpr 445/ 2000, nella quale hanno dichiarato « di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid- 19 » . Le imprese potrebbero ipotizzare che il ministero preveda come la proroga sia automatica a prescindere. Lascia qualche dubbio, inoltre, la dichiarazione riportata nell'allegato ( Mod. DSAN- allegato 1) alla circolare. Il modello da utilizzare prevede che l'impresa « rinunci alla moratoria fino al 30 giugno 2021 prevista dall' articolo 1, comma 249 della Legge di bilancio 178/ 2020 per la rata con scadenza in data …………. e già prorogata al 31 gennaio 2021 » , in linea con lo spirito norma. Crea, invece, confusione la parte iniziale della dichiarazione, la quale prevede il seguente passaggio: « consapevole delle responsabilità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazioni mendaci e della conseguente decadenza dei benefici/ provvedimenti concessi/ emanati sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/ 2000, dichiara di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenza diretta della diffusione dell'epidemia da Covid – 19 e pertanto in riferimento al progetto di ricerca e sviluppo individuato con il numero(...) a valere sul Bando (...) ai sensi della Circolare Attuativa numero 32572 del 28 gennaio 2021 rinuncia alla moratoria » . In questa parte, che è quella iniziale del modulo, l'impresa è chiamata a dichiarare di aver subito carenze di liquidità, consapevole che il rilascio di dichiarazioni mendaci fa decadere dal beneficio. Il testo della dichiarazione non sarebbe però coerente per un soggetto che rinuncia volontariamente al beneficio e che, pertanto, si presume sia in buona salute dal punto di vista delle liquidità.