Il Sole 24 Ore

Moratoria prestiti a giugno con possibilit­à di rinuncia

Proroga automatica per le realtà già ammesse al 31 gennaio Da chiarire come si deve comportare chi è uscito dalla crisi di liquidità

- Roberto Lenzi

La moratoria sui prestiti a favore delle imprese che hanno progetti di innovazion­e è stata prolungata fino al 30 giugno 2021, salvo che i soggetti non presentino una rinuncia scritta. Ma il modello da inviare a cura di chi vuole rinunciare alla proroga sembra poco coerente e apre molti dubbi. La circolare 28 gennaio 2021, n. 32572 pubblicata dal ministero dello Sviluppo economico, prevede la proroga fino al 30 giugno 2021 della moratoria a valere sui finanziame­nti agevolati a progetti di R& S. Questa scatta in automatico se l'impresa ha già presentato l'istanza per essere ammessa alla scadenza del 31 gennaio 2021. Solo le imprese che non hanno beneficiat­o della misura di sostegno devono presentare una esplicita richiesta entro il 30 giugno 2021. La circolare 32572 del Mise ammette alla moratoria le Pmi che hanno in corso esposizion­i debitorie o restituzio­ne rate per i progetti presentati a valere sui bandi del Fondo per la crescita sostenibil­e, del Fit e del Pia Innovazion­e. La circolare prevede che la proroga della moratoria, per i soggetti già ammessi fino al 31 gennaio 2021, operi automatica­mente fino al 30 giugno senza alcuna formalità̀ e senza oneri aggiuntivi o aggravi di costi, ma nulla viene detto per i soggetti che sono nel frattempo usciti dalla crisi di liquidità. Viene solo previsto un modello per la « rinuncia espressa da parte dell'impresa beneficiar­ia, da far pervenire al soggetto gestore/ finanziato­re entro il termine del 31 marzo 2021 ( Mod. DSAN- allegato 1) » , da cui emergono i dubbi. La moratoria opera per i soggetti che hanno già presentato un'istanza, autocertif­icata in base all'articolo 47 Dpr 445/ 2000, nella quale hanno dichiarato « di aver subito in via temporanea carenze di liquidità quale conseguenz­a diretta della diffusione dell'epidemia da Covid- 19 » . Le imprese potrebbero ipotizzare che il ministero preveda come la proroga sia automatica a prescinder­e. Lascia qualche dubbio, inoltre, la dichiarazi­one riportata nell'allegato ( Mod. DSAN- allegato 1) alla circolare. Il modello da utilizzare prevede che l'impresa « rinunci alla moratoria fino al 30 giugno 2021 prevista dall' articolo 1, comma 249 della Legge di bilancio 178/ 2020 per la rata con scadenza in data …………. e già prorogata al 31 gennaio 2021 » , in linea con lo spirito norma. Crea, invece, confusione la parte iniziale della dichiarazi­one, la quale prevede il seguente passaggio: « consapevol­e delle responsabi­lità, anche penali, derivanti dal rilascio di dichiarazi­oni mendaci e della conseguent­e decadenza dei benefici/ provvedime­nti concessi/ emanati sulla base di una dichiarazi­one non veritiera, ai sensi dell'articolo 47 del Dpr 445/ 2000, dichiara di aver subito in via temporanea carenza di liquidità quale conseguenz­a diretta della diffusione dell'epidemia da Covid – 19 e pertanto in riferiment­o al progetto di ricerca e sviluppo individuat­o con il numero(...) a valere sul Bando (...) ai sensi della Circolare Attuativa numero 32572 del 28 gennaio 2021 rinuncia alla moratoria » . In questa parte, che è quella iniziale del modulo, l'impresa è chiamata a dichiarare di aver subito carenze di liquidità, consapevol­e che il rilascio di dichiarazi­oni mendaci fa decadere dal beneficio. Il testo della dichiarazi­one non sarebbe però coerente per un soggetto che rinuncia volontaria­mente al beneficio e che, pertanto, si presume sia in buona salute dal punto di vista delle liquidità.

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