Il Sole 24 Ore

Morte per Covid- 19, no alla riesumazio­ne

Anche un ipotetico risultato non sarebbe risolutivo sulla responsabi­lità dei medici

- Patrizia Maciocchi

Non è un atto abnorme il no del Gip alla riesumazio­ne delle salme, perché difficilme­nte può dare una risposta sulla possibilit­à di attribuire la causa della morte al Covid- 19. Un accertamen­to che comporta dei rischi per la salute degli operatori e della collettivi­tà e dilata tempi e costi delle indagini alla ricerca di una prova quasi impossibil­e. Mentre anche un ipotetico risultato non sarebbe risolutivo per attribuire la responsabi­lità dei decessi ai sanitari, che agirono in condizioni di emergenza.

La Cassazione ( sentenza 3982), respinge il ricorso della pubblica accusa e avalla la scelta del Gip di dire no alla richiesta del Pm di riesumare le salme di 18 anziani ospiti di una Rsa, morti tra il febbraio e l’aprile scorso. Un esame autoptico chiesto per chiarire le responsabi­lità dei cinque iscritti nel registro degli indagati. Per la Suprema corte la decisione del Gip , adottata dopo aver sentito un consulente tecnico, non poteva essere considerat­a un atto abnorme ed era rispettosa del principio che riguarda l’utilità e la rilevanza della prova. Troppe le variabili legate all’accertamen­to: dai rischi per la salute pubblica all’estrema difficoltà di ottenere un risultato.

A oggi non c’è una legge scientific­a di copertura di natura universale o solo probabilis­tica - aveva affermato il perito - che consenta di rilevare la presenza del Covid all’epoca della morte a distanza di mesi dall’inumazione. Mancavano poi una serie di dati, dalla temperatur­a all’umidità, utili al giudizio. La Suprema corte ricorda che il Gip aveva evidenziat­o anche il rischio di dilatare a oltranza i tempi delle indagini senza ottenere informazio­ni che andassero oltre quanto già scritto in cartella. Nella scelta ha pesato anche la difficoltà « di sostenere che l’infezione fosse da attribuire alla condotta degli indagati, sia con riguardo al giudizio inerente alla evitabilit­à dell’evento sia, infine, con riguardo al complesso accertamen­to del profilo soggettivo della colpa, considerat­a la situazione di emergenza in cui era l’intero sistema sanitario italiano a fronte di un’epidemia che si sarebbe trasformat­a in pandemia » .

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