Morte per Covid- 19, no alla riesumazione
Anche un ipotetico risultato non sarebbe risolutivo sulla responsabilità dei medici
Non è un atto abnorme il no del Gip alla riesumazione delle salme, perché difficilmente può dare una risposta sulla possibilità di attribuire la causa della morte al Covid- 19. Un accertamento che comporta dei rischi per la salute degli operatori e della collettività e dilata tempi e costi delle indagini alla ricerca di una prova quasi impossibile. Mentre anche un ipotetico risultato non sarebbe risolutivo per attribuire la responsabilità dei decessi ai sanitari, che agirono in condizioni di emergenza.
La Cassazione ( sentenza 3982), respinge il ricorso della pubblica accusa e avalla la scelta del Gip di dire no alla richiesta del Pm di riesumare le salme di 18 anziani ospiti di una Rsa, morti tra il febbraio e l’aprile scorso. Un esame autoptico chiesto per chiarire le responsabilità dei cinque iscritti nel registro degli indagati. Per la Suprema corte la decisione del Gip , adottata dopo aver sentito un consulente tecnico, non poteva essere considerata un atto abnorme ed era rispettosa del principio che riguarda l’utilità e la rilevanza della prova. Troppe le variabili legate all’accertamento: dai rischi per la salute pubblica all’estrema difficoltà di ottenere un risultato.
A oggi non c’è una legge scientifica di copertura di natura universale o solo probabilistica - aveva affermato il perito - che consenta di rilevare la presenza del Covid all’epoca della morte a distanza di mesi dall’inumazione. Mancavano poi una serie di dati, dalla temperatura all’umidità, utili al giudizio. La Suprema corte ricorda che il Gip aveva evidenziato anche il rischio di dilatare a oltranza i tempi delle indagini senza ottenere informazioni che andassero oltre quanto già scritto in cartella. Nella scelta ha pesato anche la difficoltà « di sostenere che l’infezione fosse da attribuire alla condotta degli indagati, sia con riguardo al giudizio inerente alla evitabilità dell’evento sia, infine, con riguardo al complesso accertamento del profilo soggettivo della colpa, considerata la situazione di emergenza in cui era l’intero sistema sanitario italiano a fronte di un’epidemia che si sarebbe trasformata in pandemia » .