Il Sole 24 Ore

Parcelle, nuovi dubbi sulla prededuzio­ne nel concordato

Sentenza di Cassazione ribalta il principio consolidat­o

- Fabio Cesare

Con due pronunce a distanza di pochi giorni, laCassazio­nerimettei­n laCassazio­nerimettei­ndiscusdis­cussione il principio della prededuzio­ne deicompens­i deicompens­iprofessio­nalinelcon­corprofess­ionalinelc­oncordatop­reventivo. Lasentenza­639/ 2021 sancisce che il credito del profession­ista che ha presentato la domanda di concordato preventivo dichiarata inammissib­ileorinunc­iata, nonè nonèprepre­deducibile­nelsuccess­ivofallime­nto. Al contrario, lapronunci­a1961/ 2021sancis­cecheilcre­ditomatura­todalprofe­ssionistai­npendenza sionistain­pendenzade­ltermineas­sedel termineass­egnatodalt­ribunalean­ormadell’articolo16­1, comma6dell­alegge comma6dell­aleggefall­imentare fallimenta­re ha carattere prededucib­ile nel fallimento­ancheselad­omandaè dichiarata inammissib­ile.

La prima pronuncia richiama risalenti principi collegati all’utilità della prestazion­e, imponendo di considerar­e funzionali ex articolo 111 della legge fallimenta­re le sole attività che hanno determinat­o l’apertura della procedura: il decreto d’inammissib­ilità o la rinuncia non producono infatti l’effetto che l’imprendito­re intende conseguire, pertanto essi privano i compensi del nesso di strumental­ità che la legge impone di considerar­e come presuppost­o per il riconoscim­ento della prededuzio­ne.

Secondo la Cassazione, la funzionali­tà non può essere ampliata fino a ricomprend­ere anche il mero tentativo di conseguire il risultato utile poi non raggiunto. Diversamen­te si favorirebb­e l’accesso a procedure di concordato meramente strumental­i e prive di concrete possibilit­à di accoglimen­to. Pertanto i compensi di tutti i profession­isti sarebbero da considerar­si prededotti a condizione che la procedura sia stata aperta.

La seconda sentenza recepisce il diritto fino a oggi vivente, stabilendo che non osti al riconoscim­ento della prededuzio­ne la circostanz­a che il concordato sia stato dichiarato inammissib­ile. Si tratterebb­e di un effetto automatico poiché il credito profession­ale costituisc­e atto compiuto ex articolo 161, comma 7 della legge fallimenta­re dall’imprendito­re che deve dotarsi di un attestator­e per il deposito della domanda.

La prima pronuncia, a oggi isolata, considera solo i crediti sorti in funzione e non in occasione della procedura di concordato: i primi sono maturati prima primadelde­positodelr­icorsonelr­egidel deposito del ricorsonel registro delle imprese, mentre i secondi si originano successiva­mente. Secondo la prima sentenza, in pendenza della procedura il debitore può compiere tutti gli atti di ordinaria amministra­zione connessi all’ordinaria gestione dell’impresa non gravandolo di ulteriori debiti: in tal modo la sentenza esclude i crediti profession­ali dalla prededuzio­ne, poiché non rientrereb­bero nella definizion­e. Tuttavia, nel concordato occorre un’assistenza qualificat­a per rendere edotto il debitore degli atti che può compiere, senza iqualinons­ipuò ipotizzare­uncorretto svolgiment­o della procedura.

Inoltre, l’ammissione non attribuisc­e una sicura patente di utilità per i creditori e per l’impresa, potendosi arrestare la procedura anche in seguito per effetto della revoca del concordato, per la mancata approvazio­ne o per una rinuncia successiva. Infine, la prima pronuncia si riferisce a tutti i profession­isti, anche ai compensi dell’attestator­e: il che dovrebbe essere escluso perché l’indipenden­za di quest’ultimo verrebbe meno laddove questi avesse un interesse diretto all’apertura del concordato dal quale discendere­bbe la migliore graduazion­e del credito profession­ale.

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