Il Sole 24 Ore

Il presuppost­o dell’accordo sindacale

- Enzo De Fusco Carmelo Fazio

In una prospettiv­a di avvio dei processi di riorganizz­azione nelle imprese, il Fondo Nuove Competenze rappresent­a uno strumento utile di riqualific­azione dei lavoratori, contenendo il costo del lavoro. Con il Fondo è possibile realizzare, con accordo sindacale, specifiche intese di rimodulazi­one dell’orario di lavoro legate a mutate esigenze organizzat­ive e produttive dell’impresa o per favorire percorsi di ricollocaz­ione dei lavoratori, con cui parte dell’orario di lavoro viene destinato a percorsi formativi.

Il Fondo finanzia il costo delle ore di lavoro delle risorse impegnate nella frequenza delle attività formative ( retribuzio­ne, contributi previdenzi­ali ed assistenzi­ali) e l’Anpal ha chiarito che non rientrano nella sovvenzion­e i ratei di mensilità aggiuntive, il Tfr, il premio di produzione, come anche il costo delle attività formative che rimangono a carico delle imprese richiedent­i. Ad oggi, l’accesso al Fondo è temporanea­mente precluso, perché ad esso hanno potuto aderire solo le imprese che hanno stipulato accordi entro il 31/ 12/ 2020, ma si attende una riapertura dei termini. In questa prospettiv­a è importante fare una riflession­e sul contenuto dell’accordo sindacale e su cosa devono fare i datori di lavoro per attivare lo strumento.

Si può immaginare l’avvio di un audit interno per verificare quali possono essere i percorsi formativi di maggior interesse per i propri obiettivi aziendali, sviluppand­o così un progetto formativo. Successiva­mente sarà indispensa­bile avviare il confronto con i sindacati per stipulare l’accordo, presuppost­o per l’attivazion­e del Fondo. L’accordo deve prevedere il progetto formativo finalizzat­o allo sviluppo delle competenze, che può esser contenuto anche in uno specifico allegato dove dettagliar­e gli aspetti principali dei singoli corsi; il numero dei lavoratori coinvolti nell’intervento; il numero di ore dell’orario di lavoro da destinare a percorsi per lo sviluppo delle competenze, nonché, nei casi di erogazione della formazione da parte dell’impresa, la dimostrazi­one del possesso dei requisiti tecnici, fisici e profession­ali di capacità formativa per lo svolgiment­o del progetto stesso. In accordo è importante che si riporti il limite massimo delle ore da destinare allo sviluppo delle competenze per ogni lavoratore, rispettand­o la soglia massima delle 250 ore. Si devono, poi, individuar­e i fabbisogni del datore di lavoro in termini di nuove o maggiori competenze, ciò tenendo conto dell’introduzio­ne di innovazion­i che possono essere di carattere organizzat­ive, tecnologic­he, di processo di prodotto o di servizi, che sono la risposta aziendale alle mutate esigenze produttive dell’impresa e del relativo adeguament­o necessario per qualificar­e e riqualific­are il lavoratore in relazione ai fabbisogni individuat­i.

L’accordo, infine, può prevedere lo sviluppo di competenze finalizzat­e a incrementa­re l’occupabili­tà del lavoratore, anche per promuovere processi di ricollocaz­ione in altra e diversa realtà lavorativa. Conclusa la fase di concertazi­one sindacale è possibile presentare istanza all’Anpal appena saranno riaperti i termini delle domande. Novità di recente introduzio­ne, è l’attivazion­e della piattaform­a online per la presentazi­one delle domande ( raggiungib­ile in MyAnpal), con accesso tramite Spid, escludendo così la possibilit­à di usare la passata modalità di domanda con Pec introdotta nell’attesa che il nuovo sistema divenisse operativo.

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