Doppia gestione per l’amministratore
« L’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l’Inps, non è regolato dal principio dell’attività prevalente. Si tratta di attività distinte e ( sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione secondo l’individuazione dell’attività prevalente » . Tuttavia, la doppia attività deve essere accertata. Ad esempio, afferma la Corte, svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i clienti e fornitori o l’avere assunto un dipendente rientra nelle competenze dell’amministratore. Inoltre « di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali ( con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il conferimento di tale capitale) » non « può essere significativa dell’esercizio di diretta attività commerciale nell’azienda » .
Corte di cassazione, ordinanza 1759/ 2021, depositata il 27 gennaio