Il Sole 24 Ore

Doppia gestione per l’amministra­tore

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« L’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzi­one nella gestione separata, che si accompagni all’esercizio di un’attività di impresa commercial­e, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurati­va presso l’Inps, non è regolato dal principio dell’attività prevalente. Si tratta di attività distinte e ( sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurati­vo nella rispettiva gestione assicurati­va. Non opera il criterio dell’unificazio­ne della posizione previdenzi­ale in un’unica gestione secondo l’individuaz­ione dell’attività prevalente » . Tuttavia, la doppia attività deve essere accertata. Ad esempio, afferma la Corte, svolgere attività di supervisio­ne, fungere da referente per i clienti e fornitori o l’avere assunto un dipendente rientra nelle competenze dell’amministra­tore. Inoltre « di per sé, la qualifica di socio di una società di capitali ( con responsabi­lità limitata al capitale sottoscrit­to e con partecipaz­ione alla realizzazi­one dello scopo sociale esclusivam­ente tramite il conferimen­to di tale capitale) » non « può essere significat­iva dell’esercizio di diretta attività commercial­e nell’azienda » .

Corte di cassazione, ordinanza 1759/ 2021, depositata il 27 gennaio

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