Liquidazione unitaria al dipendente
La valutazione e quantificazione del danno non patrimoniale, ad esempio nei confronti di un dipendente che non è stato trasferito a una sede più vicina alla sua residenza dove assisteva il coniuge bisognoso di cure, deve tener conto di tutti gli aspetti. « La natura unitaria ed onnicomprensiva del danno non patrimoniale... deve essere interpretata, rispettivamente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzionalmente protetto non suscettibile di valutazione economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite di evitare duplicazioni risarcitorie, attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassare una soglia minima di apprezzabilità, procedendo ad un accertamento concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativamente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzioni » . La Cassazione ha anche ricordato le definizioni: danno biologico, cioè lesione della salute; danno morale, cioè la sofferenza interiore; danno dinamicorelazionale, o anche esistenziale, consistente nel peggioramento delle condizioni di vita quotidiane.
Corte di cassazione, sentenza 703/ 2021, depositata il 18 gennaio