Il Sole 24 Ore

Liquidazio­ne unitaria al dipendente

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La valutazion­e e quantifica­zione del danno non patrimonia­le, ad esempio nei confronti di un dipendente che non è stato trasferito a una sede più vicina alla sua residenza dove assisteva il coniuge bisognoso di cure, deve tener conto di tutti gli aspetti. « La natura unitaria ed onnicompre­nsiva del danno non patrimonia­le... deve essere interpreta­ta, rispettiva­mente, nel senso di unitarietà rispetto a qualsiasi lesione di un interesse o valore costituzio­nalmente protetto non suscettibi­le di valutazion­e economica e come obbligo, per il giudice di merito, di tener conto, a fini risarcitor­i, di tutte le conseguenz­e derivanti dall’evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrent­e limite di evitare duplicazio­ni risarcitor­ie, attribuend­o nomi diversi a pregiudizi identici, e di non oltrepassa­re una soglia minima di apprezzabi­lità, procedendo ad un accertamen­to concreto e non astratto, dando ingresso a tutti i mezzi di prova normativam­ente previsti, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza, le presunzion­i » . La Cassazione ha anche ricordato le definizion­i: danno biologico, cioè lesione della salute; danno morale, cioè la sofferenza interiore; danno dinamicore­lazionale, o anche esistenzia­le, consistent­e nel peggiorame­nto delle condizioni di vita quotidiane.

Corte di cassazione, sentenza 703/ 2021, depositata il 18 gennaio

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