Interconnessione «libera» per i beni acquistati nel 2017
Qual è il termine per interconnettere i beni acquistati nel 2017 al fine di beneficiare dell’agevolazione dell’iperammortamento? P.D. - TARANTO
La legge 232/2016, di Bilancio per il 2017, come pure le successive norme di proroga dell’iperammortamento, prevede soltanto un termine temporale per la “effettuazione” dell’investimento agevolabile attraverso l’iperammortamento. Il momento di effettuazione dell’investimento si determina secondo i criteri dell’articolo 109 del Tuir, Dpr 917/1986, vale a dire che esso consiste nella data di consegna o di spedizione oppure nella data di ultimazione per gli investimenti in appalto. Non sono invece fissati dalla norma termini per effettuare l’interconnessione, requisito necessario al pari di altri, indicati nell’allegato A della legge 232/2016, di Bilancio 2017, per fruire dell’incentivo.
Di conseguenza, un investimento “effettuato” nel 2017, e dotato delle caratteristiche di cui all’allegato A della legge 232/2016, può fruire dell’iperammortamento anche se interconnesso (risultando ciò dall’apposita perizia giurata) in anni successivi.
La deduzione maggiorata del 150% potrà operarsi solo dall’esercizio di interconnessione. Qualora il bene, in anni compresi tra il 2017 (di effettuazione) e l’esercizio precedente a quello di interconnessione, sia comunque entrato in funzione, l’impresa potrà fruire transitoriamente del superammortamento (con le modalità indicate nella circolare 4/E/2017).