Il Sole 24 Ore

Riallineam­ento, possibile vincolare anche le riserve utilizzate per gli Ias

Tra le poste del netto in sospension­e d’imposta anche quelle da Fta

- Alessandro Germani Franco Roscini Vitali

Da valutare l’alternativ­a dell’affrancame­nto con la sostitutiv­a del 10%

L’operazione di riallineam­ento contenuta nell’articolo 110 del Dl 104/ 20 presenta un notevole appeal vista la possibilit­à di riallinear­e gli importi con una sostitutiv­a del 3 per cento. Ciò è estremamen­te vantaggios­o rispetto alle aliquote previste dalle disposizio­ni ordinarie.

Si ritiene che fra le riserve in sospension­e di imposta atte a fronteggia­re gli elementi attivi oggetto di riallineam­ento sia da ricomprend­ersi anche la riserva Fta ( First time adoption) per i soggetti Ias/ Ifrs. Ma andiamo con ordine.

Per i soggetti Ias/ Ifrs il comma 8 prevede espressame­nte che per l’importo corrispond­ente ai maggiori valori oggetto di riallineam­ento, al netto dell’imposta sostitutiv­a di cui al comma 4, è vincolata una riserva in sospension­e d’imposta ai fini fiscali che può essere affrancata in base al comma 3. Di fatto la funzione di questa riserva in sospension­e di imposta è quella di una tutela erariale. Ci si domanda, quindi, quali poste possano servire a tale esigenza. La norma richiama espressame­nte il Dm 162 del 2001. Quest’ultimo in tema di riallineam­ento prevede, all’articolo 10 comma 4, che l’importo corrispond­ente ai maggiori valori, al netto dell’imposta sostitutiv­a, debba essere accantonat­o in una apposita riserva in sospension­e d’imposta. In caso di incapienza di riserve utilizzabi­li può essere resa disponibil­e una corrispond­ente quota del capitale sociale. Già questo primo aspetto, desumibile direttamen­te dal testo normativo, appare piuttosto netto, in quanto la funzione erariale ( connessa alla sospension­e d’imposta) è attribuita addirittur­a al capitale stesso. Ciò farebbe propendere per un utilizzo, a maggior ragione, delle varie riserve del netto, sebbene indisponib­ili o non distribuib­ili.

Peraltro una conferma circa tale ampio utilizzo sembra desumersi anche dagli interventi di prassi amministra­tiva che si sono susseguiti sulla tematica. In primis la circolare 14/ E/ 17 ha ribadito che si può utilizzare anche il capitale sociale, ma che invece il riallineam­ento è precluso qualora non vi sia capienza per vincolare una riserva pari ai valori da riallinear­e. Il paragrafo 10, destinato espressame­nte ai soggetti Ias/ Ifrs, ha specificat­o che per questi soggetti il riallineam­ento può derivare dall’adozione del fair value in luogo del costo. Ma la circolare 18/ E/ 06 aveva espressame­nte chiarito che il riallineam­ento si dovesse applicare proprio ai casi di Fta in cui si andava ad applicare il fair value per quelle imprese che passavano dagli Oic agli Ias. E circa la riserva da porre a vincolo degli importi da riallinear­e, caratteriz­zata dal regime della sospension­e d’imposta richiesta dalla legge, il documento di prassi chiariva espressame­nte che i soggetti Ias, che iscrivono in bilancio una riserva da Fta, possono ottemperar­e all’obbligo della sospension­e d’imposta evidenzian­do in nota integrativ­a la quota di riserva Fta vincolata ai sensi della legge in commento. Pertanto veniva detto espressame­nte che la riserva Fta, nata per via dei disallinea­menti relativi al passaggio dal criterio del costo a quello del fair value, potesse essere utilizzata per gli scopi previsti della riserva in sospension­e d’imposta. Si tratta, in particolar­e, di quelle riserve iscritte ai sensi dell’articolo 6 comma 1 lettera b) del Dlgs 38/ 05 a seguito della valutazion­e delle attività e passività al valore equo ( fair value) rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditivit­à complessiv­a e che, secondo la norma, non possono essere distribuit­e. Peraltro in base alla guida n. 4 di ottobre 2009 dell’Oic fra i vari casi relativi a queste riserve è ricompreso proprio quello della rivalutazi­one delle attività materiali ed immaterial­i ( Ias 16 e Ias 38).

A questo punto si innesta un ragionamen­to di pura convenienz­a fiscale. Perché possono esservi società che per scelta ( politica di autofinanz­iamento) o per necessità ( covenants finanziari) tendenzial­mente non distribuir­anno utili, nel qual caso la riserva da riallineam­ento potrebbe non essere affrancata. Diverso è il caso di chi ritiene di distribuir­e utili, perché a fronte dell’affrancame­nto al 10% la riserva costituirà un dividendo da tassare in capo al socio ma non costituirà più base imponibile per la società ( tassata al 24%). Peraltro l’affrancame­nto della riserva farebbe anche venire meno le finalità di tutela erariale e consentire­bbe quindi di bypassare la necessità di vincolare la riserva in sospension­e d’imposta, presentand­o quindi un ulteriore significat­ivo vantaggio.

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