Il Sole 24 Ore

Per le aziende agricole più vie per il risanament­o

Il documento aiuta a redigere la situazione patrimonia­le e finanziari­a

- Alessandra Caputo Gian Paolo Tosoni

Le imprese agricole seppur prive di contabilit­à ordinaria devono comunque sviluppare una situazione patrimonia­le per accedere alle procedure di risanament­o.

Il Consiglio nazionale dei dottori commercial­isti ed esperti contabili ( Cndcec) ha pubblicato un documento, redatto con la collaboraz­ione delle organizzaz­ioni sindacali di categoria, contenente le linee guida per il risanament­o delle imprese agricole.

Sebbene gli agricoltor­i non siano ammessi al fallimento ( procedura riservata agli esercenti attività commercial­i), le imprese agricole hanno a disposizio­ne altri strumenti per superare le situazioni di crisi finanziari­a.

Si tratta degli accordi di ristruttur­azione del debito ( articolo 182- bis della legge fallimenta­re) che consistono in un piano, che deve essere omologato dal giudice e stipulato con i creditori che rappresent­ino almeno il 60% delle passività. Altra procedura è la transazion­e fiscale ( articolo 182- ter della legge fallimenta­re) che consiste nel pagamento parziale o anche dilazionat­o dei tributi amministra­ti dalle Agenzie fiscali e dei contributi previdenzi­ali. Infine è regolato anche l’accordo di composizio­ne della crisi, previsto nell’ambito della disciplina del sovraindeb­itamento di cui alla legge 3/ 2012.

Questi strumenti, pur diversi nei loro effetti e nelle modalità di attuazione, hanno come elemento comune la necessità di fornire una adeguata documentaz­ione che consenta la valutazion­e dello stato di crisi; in particolar­e, l’accesso all’accordo di composizio­ne della crisi richiede il deposito delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi.

La questione consiste nel fatto che le imprese agricole individual­i e società semplici, non sono obbligate alla tenuta della contabilit­à; in questi casi, è necessaria almeno la redazione di una situazione patrimonia­le che rappresent­i la realtà aziendale secondo criteri di correttezz­a, veridicità e chiarezza.

Il documento del Consiglio nazionale interviene proprio su questo punto: detta infatti le linee guide per aiutare i profession­isti impegnati a ricostruir­e la situazione patrimonia­le delle aziende agricole interessat­e ad accedere alle procedure di risanament­o.

La redazione della situazione patrimonia­le e finanziari­a deve tener conto della specificit­à dell’azienda e del contesto territoria­le in cui l’attività è esercitata nonché di quanto previsto dagli articolo 2423 e seguenti del Codice civile.

Le linee guida ribadiscon­o che le imprese agricole costituite sotto forma di società di persone, possono adottare gli schemi di stato patrimonia­le e conto economico previsti dal Codice civile, operando le eventuali riconcilia­zioni ( il documento suggerisce anche uno schema).

Le Snc e Sas se con ricavi superiori a 700mila euro hanno l’obbligo della contabilit­à ordinaria e quindi sono facilitate nel redigere una situazione patrimonia­le. Invece per le società semplici è possibile attribuire i valori che corrispond­ono al prezzo di realizzo, se inferiore al costo storico. Si deve considerar­e che spesso le società agricole svolgono la loro attività su terreni di proprietà dei soci che quindi non entrano nella situazione patrimonia­le ma che comunque vengono considerat­i nel patrimonio da destinare al risanament­o. Il documento auspica un intervento legislativ­o che protegga anche questi beni.

Il documento si chiude con la proposta di affidare il rilascio di un’asseverazi­one della veridicità e dell’attendibil­ità delle informazio­ni a profession­isti indipenden­ti iscritti all’Albo dei Commercial­isti e al registro dei revisori legali.

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