Per le aziende agricole più vie per il risanamento
Il documento aiuta a redigere la situazione patrimoniale e finanziaria
Le imprese agricole seppur prive di contabilità ordinaria devono comunque sviluppare una situazione patrimoniale per accedere alle procedure di risanamento.
Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ( Cndcec) ha pubblicato un documento, redatto con la collaborazione delle organizzazioni sindacali di categoria, contenente le linee guida per il risanamento delle imprese agricole.
Sebbene gli agricoltori non siano ammessi al fallimento ( procedura riservata agli esercenti attività commerciali), le imprese agricole hanno a disposizione altri strumenti per superare le situazioni di crisi finanziaria.
Si tratta degli accordi di ristrutturazione del debito ( articolo 182- bis della legge fallimentare) che consistono in un piano, che deve essere omologato dal giudice e stipulato con i creditori che rappresentino almeno il 60% delle passività. Altra procedura è la transazione fiscale ( articolo 182- ter della legge fallimentare) che consiste nel pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi amministrati dalle Agenzie fiscali e dei contributi previdenziali. Infine è regolato anche l’accordo di composizione della crisi, previsto nell’ambito della disciplina del sovraindebitamento di cui alla legge 3/ 2012.
Questi strumenti, pur diversi nei loro effetti e nelle modalità di attuazione, hanno come elemento comune la necessità di fornire una adeguata documentazione che consenta la valutazione dello stato di crisi; in particolare, l’accesso all’accordo di composizione della crisi richiede il deposito delle scritture contabili degli ultimi tre esercizi.
La questione consiste nel fatto che le imprese agricole individuali e società semplici, non sono obbligate alla tenuta della contabilità; in questi casi, è necessaria almeno la redazione di una situazione patrimoniale che rappresenti la realtà aziendale secondo criteri di correttezza, veridicità e chiarezza.
Il documento del Consiglio nazionale interviene proprio su questo punto: detta infatti le linee guide per aiutare i professionisti impegnati a ricostruire la situazione patrimoniale delle aziende agricole interessate ad accedere alle procedure di risanamento.
La redazione della situazione patrimoniale e finanziaria deve tener conto della specificità dell’azienda e del contesto territoriale in cui l’attività è esercitata nonché di quanto previsto dagli articolo 2423 e seguenti del Codice civile.
Le linee guida ribadiscono che le imprese agricole costituite sotto forma di società di persone, possono adottare gli schemi di stato patrimoniale e conto economico previsti dal Codice civile, operando le eventuali riconciliazioni ( il documento suggerisce anche uno schema).
Le Snc e Sas se con ricavi superiori a 700mila euro hanno l’obbligo della contabilità ordinaria e quindi sono facilitate nel redigere una situazione patrimoniale. Invece per le società semplici è possibile attribuire i valori che corrispondono al prezzo di realizzo, se inferiore al costo storico. Si deve considerare che spesso le società agricole svolgono la loro attività su terreni di proprietà dei soci che quindi non entrano nella situazione patrimoniale ma che comunque vengono considerati nel patrimonio da destinare al risanamento. Il documento auspica un intervento legislativo che protegga anche questi beni.
Il documento si chiude con la proposta di affidare il rilascio di un’asseverazione della veridicità e dell’attendibilità delle informazioni a professionisti indipendenti iscritti all’Albo dei Commercialisti e al registro dei revisori legali.