Il Sole 24 Ore

Il Fisco insiste sulla tassazione dei soci per le vecchie rinunce ai crediti

Prosegue il contenzios­o sull’incasso giuridico per i rilievi ante 2015 Gli indennizzi nell’acquisto di partecipaz­ioni societarie sono sopravveni­enze attive

- Luca Gaiani

Sopravveni­ente attive, il fisco insiste nella tassazione delle rinunce ai crediti in base al principio dell’ « incasso giuridico » . La tesi degli Uffici, riguardant­e crediti generati da proventi tassati per cassa, si basa su un consolidat­o orientamen­to della Cassazione, che però è riferito a periodi di imposta anteriori alla modifica del testo unico intervenut­a nel 2015.

Approssima­ndosi il periodo dedicato alla chiusura dei bilanci e al calcolo delle imposte sul reddito, è opportuno evidenziar­e gli indirizzi seguiti dall’agenzia delle Entrate in sede contenzios­a su alcune questioni controvers­e in materia di reddito di impresa. In materia di rinunce ai crediti soci, l’Agenzia sostiene da anni la tesi del cosiddetto « incasso giuridico » . In particolar­e, qualora il credito rinunciato derivi da un provento tassato per cassa ( socio- amministra­tore, socio- consulente, oppure socio che rinuncia al dividendo o agli interessi su un finanziame­nto), gli Uffici ritengono che il credito sia stato « giuridicam­ente » incassato ( e il suo controvalo­re immediatam­ente riversato alla società), con la conseguent­e tassazione Irpef ( si veda la risoluzion­e 124/ E/ 2017 sulla rinuncia al Tfm da parte del socio- amministra­tore). La Cassazione ha ratificato questa tesi in numerose sentenze, da ultimo la 2057 del 2020 ( riferita all’anno 2009), ma va detto che si tratta di pronunce che affrontano casi verificati­si anteriorme­nte alla modifica apportata dal Dlgs 147/ 2015 all’articolo 88 del Tuir. L’attuale testo normativo prevede l’imponibili­tà della rinuncia, non in capo al socio, ma alla società ( sopravveni­enza attiva) in tutti i casi in cui il costo fiscale del credito sia inferiore all’importo rinunciato ( come avviene quando il credito deriva da un provento maturato ma non tassato) e questa disposizio­ne mal si concilia con una tassazione in capo al socio che invece viene ancora sostenuta nella risoluzion­e 124/ E/ 2017.

Un altro indirizzo fortemente radicato nell’Amministra­zione riguarda il recupero a tassazione di somme percepite a titolo di contributo, che il fisco qualifica in « conto capitale » ( imponibili per cassa con possibilit­à di dilazionar­li fino a cinque anni) e che invece i contribuen­ti ritengono essere in « conto impianti » e dunque imponibili nell’arco del periodo di ammortamen­to dei beni cui si riferiscon­o. La Cassazione ( sentenza 19936/ 2020) ha affermato che sono in conto capitale i contributi erogati per incrementa­re il patrimonio del beneficiar­io senza essere correlati ad uno specifico investimen­to. Tra questi ultimi rientrano, ad esempio, i contributi erogati per la ristruttur­azione di un fabbricato rurale ( quindi non destinati all’acquisto di un nuovo impianto) oppure per l’adeguament­o di impianti obsoleti. Sono in conto capitale e vanno tassati per cassa anche i contributi “misti”, cioè concessi in relazione a piani di investimen­to complessi ( investimen­ti e costi diverse), qualora non vi siano criteri oggettivi per ripartire l’erogazione tra le varie voci di spesa.

Un aspetto che spesso solleva diatribe tra fisco e contribuen­ti riguarda la qualificaz­ione, e la conseguent­e tassazione come sopravveni­enze attive, degli indennizzi contrattua­li percepiti dagli acquirenti di partecipaz­ioni a fronte di clausole di garanzie, a seguito dell’insorgenza di sopravveni­enze passive nella partecipat­a compravend­uta.

La Cassazione, nella sentenza 17011 del 2020, ha confermato questa tesi, ma solo qualora l’indennizzo pagato dal venditore all’acquirente non configuri una somma derivante da una clausola di aggiustame­nto prezzo. Se, cioè, opera una clausola con una versa funzione di garanzia, di tipo assicurati­vo, l’importo incassato non riduce il costo della partecipaz­ione, ma va tassato come sopravveni­enza attiva anche se il sottostant­e onere subito dalla partecipat­a era, per questa società, indeducibi­le ( si pensi ad una sopravveni­enza derivante da sanzioni fiscali).

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy