Il Sole 24 Ore

L’esonero contributi­vo non ammette licenziame­nti

Il divieto opera fino al 31 marzo sull’intera matricola aziendale

- Antonino Cannioto Giuseppe Maccarone

L’esonero contributi­vo, alternativ­o agli strumenti di integrazio­ne salariale previsti dalla legge di bilancio 2021, postula il rispetto dei divieti di licenziame­nti non solo per il periodo di fruizione del beneficio ma fino a tutto il 31 marzo 2021. Il rispetto di tale condizione deve essere garantito sull’intera matricola aziendale e l’eventuale violazione comporta la revoca dell’esonero con efficacia retroattiv­a.

Lo afferma l’Inps nella circolare 30/ 2021, con cui interviene sulla facilitazi­one, la stessa già prevista dalle norme precedenti ed estesa al 2021. In realtà, non si tratta di un vero e proprio via libera al recupero dell’eventuale credito, in quanto manca ancora l’autorizzaz­ione della Commission­e europea. L’istituto, infatti, fornirà in futuro le istruzioni per l’utilizzo del credito.

Lo sgravio premia i datori di lavoro che rinunciano a chiedere la Cigo, la Cigd o l’assegno ordinario, vale a dire le 12 settimane che possono essere collocate nel periodo 1° gennaio- 31 marzo ( per la Cigo) e 1° gennaio 30 giugno ( per la Cigdo e l’assegno ordinario).

Il bonus è calcolato sulla contribuzi­one non versata afferente alle ore di cassa fruite nei mesi di maggio e giugno del 2020. Quindi, tra le condizioni essenziali per avere diritto allo sgravio figurano - tra le altre, l’utilizzo dell’ammortizza­tore sociale nei mesi identifica­ti della norma ( maggio e/ o giugno 2020) e la rinuncia alle settimane di cassa introdotte dalla legge 178/ 2020.

Una volta calcolato l’ammontare dell’esonero, lo stesso si potrà scalare dai contributi fino al 31 marzo 2021 e – afferma la norma – per un periodo massimo di otto settimane. Cosa si voglia dire con questo non è molto chiaro. Otto settimane potrebbero essere due mesi, visto che le aziende versano mensilment­e ma non è detto che due mesi si fondino su otto settimane. Comunque, dice l’Inps – non specifican­do meglio – il datore di lavoro ha, comunque, la possibilit­à di fruire dell’esonero anche in un periodo minore.

Nella circolare si ricorda che le ore di integrazio­ne salariale, su cui si calcola l’esonero, sono sia quelle anticipate dal datore e conguaglia­te con i contributi dovuti, sia quelle che l’Inps ha pagato direttamen­te. Inoltre viene ricordato che le aziende che hanno chiesto l’esonero previsto dal Dl 137/ 2021, ma vi hanno parzialmen­te rinunciato per riconquist­are l’accesso alla cassa, possono chiedere, comunque, l’esonero della legge di Bilancio, sempre che, ovviamente, rinuncino alla cassa prevista dalla stessa legge

Inoltre, riguardo alle settimane di cassa richieste in base alla precedente norma ( Dl 137/ 2021), che si collocano oltre il 31 dicembre 2020 e che intaccano le 12 settimane del 2021, l’Inps ribadisce che tale meccanismo non ostacola l’otteniment­o dell’esonero, ferma restando la rinuncia all’ammortizza­tore sociale introdotto dalla legge di Bilancio 2021.

Con il messaggio 728/ 2021, sempre pubblicato ieri, l’Inps ha ufficializ­zato la sospension­e del messaggio 72/ 2021 per quanto riguarda il riconoscim­ento del bonus decontribu­zione Sud sulla tredicesim­a, a seguito del decreto del Tar Lazio di lunedì scorso.

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