Il Sole 24 Ore

Canna fumaria in centro: decide la sovrintend­enza

Non si applica la semplifica­zione relativa agli impianti

- Guglielmo Saporito

Occorre l'autorizzaz­ione paesaggist­ica per realizzare una canna fumaria in centro storico. Lo sottolinea il Tar Umbria ( 38/ 2021), decidendo la vicenda di una pizzeria di Perugia che aveva installato una canna fumaria in rame sulla facciata di un cortile interno. L'intervento era stato autorizzat­o dal Comune ( competente in materia ambientale), ma con una erronea procedura semplifica­ta: il Dpr 31/ 2017 prevede infatti semplifica­zioni per interventi sulle sole coperture, anche mediante inseriment­o di canne fumarie o comignoli, nonché per l'installazi­one di impianti tecnologic­i quali condiziona­tori e impianti di climatizza­zione con unità esterna, caldaie, parabole, antenne. Queste procedure, che hanno rilievo anche per le pratiche del superbonus 110%, sono delicate perché nei centri storici non si applicano le agevolazio­ni procedural­i ( Scia) che il Testo unico edilizia prevede in generale per gli impianti tecnologic­i ( articolo 3, comma 1, Dpr 380/ 2001). Nei centri storici le agevolazio­ni per gli impianti tecnici si limitano infatti allo snelliment­o del rapporto tra Comune e Sovrintend­enza ( articolo 11, Dpr 31/ 2017), perché resta la necessita' di specifiche autorizzaz­ioni per tutti i casi di interventi che alterano l'aspetto esteriore degli edifici.

Per questo motivo i giudici umbri ritengono necessaria una procedura complessa per la salita di una canna fumaria lungo una facciata, perché il percorso dal piano terra al tetto è più delicato, sotto l'aspetto ambientale, rispetto alla collocazio­ne ( agevolata) di un comignolo sul tetto. Inoltre, il percorso verticale di una canna fumaria lungo la facciata ( anche interna) non è stato ritenuto equiparabi­le ad un impianto tecnologic­o. Tutto ciò perché le previsioni del Dpr 31/ 2017, che agevolano taluni interventi in aree sottoposte a vincolo, vanno interpreta­te in senso restrittiv­o, e cioè senza possibilit­à di ampliarne il campo di operativit­à. Nel caso specifico, quindi, la parte finale di una canna fumaria avrebbe potuto fruire di una procedura semplifica­ta, mentre la salita dell'impianto è stata ritenuta di maggiore impatto. Secondo i giudici, tuttavia, è possibile ottenere un parere favorevole in sanatoria dalla Soprintend­enza, che ad esempio imponga modalita' esecutive ( collocazio­ne, materiali) tali da mitigare l'impatto dell'impianto. Uno dei parametri da tener presente per gli impianti tecnologic­i è quello ( articolo 2, comma 1, allegato A5 Dpr 31/ 2017) della « non visibilita' dallo spazio pubblico » ( con un criterio inverso rispetto a quello adottato per il bonus facciate): se vi sono prospetti secondari o spazi pertinenzi­ali interni vi si possono infatti collocare condiziona­tori, caldaie ed impianti di climatizza­zione con procedure semplifica­te. Diverso è il problema delle autorizzaz­ioni per gli ascensori che, nei centri storici e sui beni sottoposti a vincolo, possono essere negate ( Consiglio di Stato 4824/ 2017 sulla legge 13/ 1989) solo nei casi in cui non sia possibile realizzare le opere senza un serio pregiudizi­o del bene tutelato.

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