Il Sole 24 Ore

Oltre 10mila euro l’amatore diventa profession­ista

Modifiche dal 1° luglio 2022 Più tempo per l’abolizione del vincolo sportivo

- Gabriele Sepio

Approvazio­ne quasi al limite per i decreti di attuazione della riforma dello Sport, per i quali il termine di scadenza era fissato per domani. Cinque i provvedime­nti che hanno superato ieri il vaglio del Consiglio dei Ministri tra i quali spicca il decreto che rivede la normativa in materia di lavoro sportivo e che riconosce tutele giuslavori­stiche/ previdenzi­ali per i lavoratori sia del settore dilettanti­stico che di quello profession­istico.

Viene introdotta formalment­e la definizion­e di « lavoratore sportivo » in cui sono ricompresi soggetti quali ad esempio l’atleta, allenatore, direttore tecnico, sportivo e di gara che esercitano l’attività verso corrispett­ivo.

Con la possibilit­à che la stessa possa inquadrars­i in un rapporto di lavoro subordinat­o o autonomo, anche nella forma di collaboraz­ioni coordinate e continuati­ve ( co. co. co).

L’operativit­à di queste modifiche è prevista, tuttavia, solo a far tempo dal 1° luglio 2022. Molte le perplessit­à suscitate dallo scenario disegnato dal nuovo decreto, a partire dalla mancanza di criteri puntuali per inquadrare la figura del lavoratore sportivo all’interno delle diverse tipologie contrattua­li. Senza maggiori precisazio­ni questo potrebbe condurre a non poche contestazi­oni dato il carattere notoriamen­te “atipico” del rapporto di lavoro sportivo, definito finora come un tertium genius rispetto al lavoro autonomo e dipendente ( circolare INL 1/ 2016).

Altra novità è la figura dell’ « amatore » , che prende il posto dello sportivo dilettante con caratteris­tiche che richiamano, ma solo a tratti, la figura del volontario. Si associano a quest’ultimo per la gratuità e spontaneit­à delle prestazion­i che potranno riguardare anche lo svolgiment­o diretto dell’attività sportiva, didattica e formazione degli atleti. Contrariam­ente al volontario, tuttavia, l’amatore potrà ricevere anche premi e compensi occasional­i oltre a rimborsi spese. Laddove questi superino l’importo di 10mila euro ( ai sensi dell’articolo 69, comma 2, del Tuir) la prestazion­e assumerà natura profession­ale. Restano, tuttavia, non poche perplessit­à in merito al possibile inquadrame­nto tributario, in termini « profession­ali » , per coloro che percepiran­no premi occasional­i oltre il limite.

Ulteriore novità, che ha suscitato più di qualche malumore nel mondo sportivo, riguarda l’abolizione del vincolo sportivo. Si supera dunque il criterio secondo cui un atleta può svolgere attività sportiva agonistica solo per conto della società per la quale è tesserato. L’operativit­à della modifica, tuttavia, non sarà immediata, ma scatterà solo tra qualche anno.

Sarà in ogni caso possibile rivedere i contenuti dei decreti entro un termine massimo di due anni dall’entrata in vigore degli stessi. Una scadenza fissata dalla legge delega di Riforma dello sport ( legge 86/ 19) per emanare eventuali decreti correttivi.

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