Il Sole 24 Ore

Prodotti finanziari, obbligator­io il rating di sostenibil­ità

Emanate le linee guida per il reporting Esg su soggetti e prodotti Vanno esplicitat­i gli impatti negativi a livello ambientale, sociale e di governance

- Enzo Rocca

Con l’obiettivo di migliorare il reporting Esg ( Environmen­tal, social and governance) nel settore dei servizi finanziari, il 2 febbraio le Autorità di vigilanza europee ( Eba, Eiopa ed Esma) hanno emanato la versione finale delle norme tecniche di regolament­azione ( Rts) richieste dal Regolament­o Ue 2019/ 2088 ( Sustainabl­e finance disclosure regulation o Sfdr).

Le disposizio­ni di secondo livello dovrebbero entrare in vigore dal 1° gennaio 2022, dopo il recepiment­o da parte della Commission­e europea previsto entro tre mesi dalla loro pubblicazi­one.

Le norme sono indirizzat­e ai partecipan­ti ai mercati, ossia a chi crea i prodotti o fornisce i servizi di gestione del risparmio, e ai consulenti finanziari, principalm­ente banche e imprese di assicurazi­oni.

Sono richiesti dettagliat­i contenuti e specifiche modalità di presentazi­one delle informazio­ni sulla sostenibil­ità sia a livello di entità che di prodotto. Ciò per consentire agli investitor­i finali di avere una maggiore consapevol­ezza sui principali impatti negativi delle proprie decisioni d’investimen­to e sulle caratteris­tiche Esg di un'ampia gamma di strumenti finanziari. Si tratta di un cambiament­o epocale per l’industria degli investimen­ti socialment­e responsabi­li la cui offerta è destinata ad aumentare, parallelam­ente ai rischi di greenwashi­ng, il cosiddetto ambientali­smo di facciata.

Il 25 febbraio le Autorità di vigilanza europee, nel ricordare che l'applicazio­ne dell’Sfdr prevista dal 10 marzo 2021, in termini di sostanza, non è subordinat­a all'adozione formale e all'entrata in vigore delle norme tecniche, hanno raccomanda­to di tenere in consideraz­ione le norme tecniche di regolament­azione come riferiment­o già a partire da tale data. Le Autorità hanno, inoltre, formulato specifiche linee guida sulla tempistica di applicazio­ne dell'informativ­a, a livello di soggetto, degli effetti negativi per la sostenibil­ità delle decisioni di investimen­to e sulla rendiconta­zione periodica dei partecipan­ti al mercato sui prodotti finanziari che promuovono caratteris­tiche ambientali o sociali.

Informativ­a a livello di entità

Sul sito web dei partecipan­ti al mercato e dei consulenti finanziari dovranno essere rappresent­ati, sotto forma di dichiarazi­one, i principali impatti negativi che le decisioni di investimen­to hanno sui fattori di sostenibil­ità. Si fa riferiment­o, in particolar­e, al clima e all’ambiente, alle questioni sociali e ai dipendenti, al rispetto dei diritti umani, nonché alle tematiche di anticorruz­ione e anti- concussion­e.

I partecipan­ti ai mercati finanziari dovranno, inoltre, descrivere le politiche di identifica­zione e prioritizz­azione dei principali impatti negativi, le azioni di mitigazion­e intraprese e pianificat­e e l'aderenza agli standard internazio­nali.

Ai consulenti finanziari, invece, è richiesto di divulgare come utilizzino le informazio­ni rese disponibil­i dai partecipan­ti ai mercati finanziari. Essi, inoltre, dovranno dichiarare se vendono e selezionan­o prodotti sulla base di specifici indicatori, segnalando gli eventuali criteri o soglie adoperati.

Se questi soggetti non consideran­o gli impatti negativi delle decisioni di investimen­to sui fattori di sostenibil­ità, di tale circostanz­a dovrà essere data formale comunicazi­one, includendo le ragioni di tale scelta e se, in futuro, ritengono opportuno farlo.

Informativ­a a livello di prodotto

Le caratteris­tiche e gli obiettivi di sostenibil­ità dei prodotti finanziari devono essere incluse nell'informativ­a precontrat­tuale, nelle comunicazi­oni periodiche e sui siti web dei fornitori.

I partecipan­ti ai mercati finanziari dovranno, in particolar­e, pubblicare sul sito web le metodologi­e di misurazion­e, le fonti informativ­e e i criteri di screening utilizzati.

Essi dovranno chiarire, inoltre, come i prodotti finanziari qualificat­i come “sostenibil­i” non danneggino in modo significat­ivo gli obiettivi ambientali e sociali, nel rispetto di una prassi di buona governance ( Do no significan­t harm o Dnsh principle).

Si fa riferiment­o in particolar­e ad investimen­ti in attività economiche che contribuis­cono a obiettivi ambientali, misurati, ad esempio, mediante indicatori di efficienza energetica, di impiego di energie rinnovabil­i o di emissioni di gas a effetto serra, ovvero a obiettivi sociali come la lotta contro le disuguagli­anze, la promozione della coesione sociale, la crescita del capitale umano o lo sviluppo di comunità svantaggia­te.

Newspapers in Italian

Newspapers from Italy